Art. 7.
                              Cauzione
  1.  Al  fine  di  garantire  l'effettiva  corresponsione  dei premi
promessi,  i  soggetti  che  intendono  svolgere una manifestazione a
premio prestano cauzione in misura pari:
    a)  in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi
determinato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o della relativa
imposta  sostitutiva  o  sulla  base  del  prezzo dei biglietti delle
lotterie nazionali e delle giocate del lotto;
    b)  in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo
dei  premi  di cui alla lettera a); la cauzione non e' dovuta qualora
il  premio  sia corrisposto all'atto dell'acquisto del prodotto o del
servizio promozionato.
  2.  Nei casi in cui non sia possibile stabilire sin dall'origine il
valore  complessivo  dei premi da assegnare, lo stesso e' determinato
in via presuntiva sulla base dei risultati di analoghe manifestazioni
effettuate  in precedenza e della stima delle vendite attese dei beni
o  dei servizi promozionati e delle adesioni dei promissari calcolate
in  base  a  criteri  statistici.  La  cauzione  prestata va adeguata
qualora,   in  base  all'andamento  della  manifestazione,  l'importo
originario  si  riveli  non sufficiente a garantire la corresponsione
dei premi.
  3.  La  cauzione e' prestata a favore del Ministero delle attivita'
produttive  ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione
della  manifestazione.  La  cauzione e' prestata mediante deposito in
denaro  o  in  titoli  di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di
borsa,  presso  la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione
bancaria  o  assicurativa  in  bollo  con  autentica  della firma del
fidejussore.  Se  entro il detto termine di scadenza non e' richiesto
dal   Ministero  delle  attivita'  produttive  l'incameramento  della
cauzione, la stessa si intende svincolata. Per i concorsi a premio la
cauzione  si intende svincolata, anche prima del termine di scadenza,
trascorsi  centottanta giorni dalla data di trasmissione al Ministero
delle  attivita'  produttive  del  processo verbale di chiusura della
manifestazione, di cui all'articolo 9.
  4.  Il Ministero delle attivita' produttive dispone l'incameramento
della cauzione qualora:
    a)  in  caso  di  concorsi,  dal verbale redatto dal notaio o dal
funzionario  di  cui  all'articolo  9,  risultino commesse violazioni
relative alla consegna dei premi;
    b)  in  caso  di  operazioni,  accerti,  d'ufficio o a seguito di
denuncia  presentata  dai partecipanti, la mancata corresponsione dei
premi promessi.