Art. 10.
                 Semplificazione delle registrazioni
                         relative al plafond

  1.  I  contribuenti che si avvalgono della facolta' di acquistare o
importare  beni  e  servizi  senza  pagamento  dell'imposta  ai sensi
dell'articolo  1, primo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n.
746,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.
17,  indicano  in  un  apposito prospetto della dichiarazione annuale
relativa  all'imposta  sul  valore  aggiunto, distintamente per mese,
l'ammontare  delle  esportazioni,  di cui alle lettere a) e b), comma
primo, dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n.
633   del  1972,  delle  operazioni  assimilate  e  delle  operazioni
comunitarie  effettuate  e quello degli acquisti e delle importazioni
fatti  senza  pagamento  dell'imposta  ai  sensi della lettera c) del
medesimo comma primo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  633  del  1972,  risultante  dalle relative fatture e
bollette  doganali.  I  medesimi  contribuenti forniscono agli organi
dell'Amministrazione   finanziaria,  se  ne  viene  fatta  richiesta,
l'ammontare  di  riferimento  delle  esportazioni,  delle  operazioni
assimilate  e delle operazioni comunitarie utilizzabile all'inizio di
ciascun  mese,  fino  al  secondo  mese  precedente  a  quello  della
richiesta, e quello degli acquisti e delle importazioni effettuate in
ciascun  mese,  fino al secondo mese precedente alla richiesta, senza
pagamento dell'imposta.
 
          Note all'art. 10:
              -  Si  trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 1,
          del  decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, recante
          disposizioni  urgenti  in  materia  di  imposta  sul valore
          aggiunto:
              "1.  Le  disposizioni  di cui alla lettera c) del primo
          comma  e  al  secondo  comma  dell'art.  8  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive modificazioni, si applicano a condizione:
                a) che  l'ammontare  dei corrispettivi delle cessioni
          all'esportazione  di  cui alle lettere a) e b) dello stesso
          articolo effettuate,  registrate  nell'anno precedente, sia
          superiore  al  10%  del volume d'affari determinato a norma
          dell'art.  20  dello  stesso  decreto ma senza tenere conto
          delle  cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi
          soggetti a vigilanza doganale. I contribuenti, ad eccezione
          di  quelli  che  hanno  iniziato  l'attivita' da un periodo
          inferiore  a  dodici  mesi, hanno facolta' di assumere come
          ammontare  di  riferimento,  in  ciascun  mese,  quello dei
          corrispettivi  delle  esportazioni  fatte  nei  dodici mesi
          precedenti,  se  il  relativo  ammontare superi la predetta
          percentuale  del  volume di affari, come sopra determinato,
          dello stesso periodo di riferimento;
                b) soppressa.
                c) che  l'intento  di  avvalersi  della  facolta'  di
          effettuare   acquisti  o  importazioni  senza  applicazione
          dell'imposta  risulti da apposita dichiarazione, redatta in
          conformita'  del modello approvato con decreto del Ministro
          delle  finanze,  contenente  l'indicazione  del  numero  di
          partita   IVA   del   dichiarante   nonche'   l'indicazione
          dell'Ufficio  competente  nei  suoi confronti, consegnata o
          spedita  al  fornitore  o  prestatore, ovvero presentata in
          dogana,   prima  dell'effettuazione  della  operazione;  la
          dichiarazione  puo' riguardare anche piu' operazioni tra le
          stesse parti.".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 8, primo
          comma,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 633
          del 1972:
              "Art.  8  (Cessioni  all'esportazione). - Costituiscono
          cessioni all'esportazione:
                a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite
          mediante   trasporto   o   spedizione  di  beni  fuori  del
          territorio  della  Comunita'  economica europea, a cura o a
          nome  dei  cedenti  o dei commissionari, anche per incarico
          dei  propri  cessionari  o  commissionari di questi. I beni
          possono  essere  sottoposti  per  conto del cessionario, ad
          opera  del  cedente  stesso  o  di  terzi,  a  lavorazione,
          trasformazione,  montaggio,  assiemaggio  o  adattamento ad
          altri  beni.  L'esportazione  deve  risultare  da documento
          doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su
          un  esemplare  della  fattura  ovvero su un esemplare della
          bolla  di  accompagnamento  emessa  a norma dell'art. 2 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n.
          627,  o,  se questa non e' prescritta, sul documento di cui
          all'art. 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui
          avvenga   tramite   servizio  postale  l'esportazione  deve
          risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con il Ministro delle poste e delle
          telecomunicazioni;
                b) le  cessioni  con trasporto o spedizione fuori del
          territorio  della Comunita' economica europea entro novanta
          giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente
          o  per  suo  conto,  ad  eccezione  dei  beni  destinati  a
          dotazione  o  provvista  di bordo di imbarcazioni o navi da
          diporto,  di  aeromobili  da  turismo  o di qualsiasi altro
          mezzo   di   trasporto   ad  uso  privato  e  dei  beni  da
          trasportarsi  nei  bagagli  personali  fuori del territorio
          della  Comunita'  economica  europea;  l'esportazione  deve
          risultare  da  vidimazione  apposta dall'ufficio doganale o
          dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
                c) le  cessioni, anche tramite commissionari, di beni
          diversi  dai  fabbricati  e  dalle  aree  edificabili, e le
          prestazioni   di   servizi  rese  a  soggetti  che,  avendo
          effettuato    cessioni   all'esportazione   od   operazioni
          intracomunitarie,    si   avvalgono   della   facolta'   di
          acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e
          servizi senza pagamento dell'imposta.