Art. 12.
                Semplificazione in materia di tenuta
                        di registri contabili

  1.  I soggetti di cui all'articolo 13, comma primo, del decreto del
Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che tengono i
libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile, hanno
facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul
valore  aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui
all'articolo  16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
    a)  le  registrazioni  siano  effettuate  nel  libro giornale nei
termini  previsti  dalla  disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
per  i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili;
    b)  su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario
annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui
al presente articolo.
  2.  Le  annotazioni nei registri contabili di cui all'articolo 2214
del  codice  civile  sono  equiparate  a  tutti  gli effetti a quelle
previste  nei  registri  prescritti  ai  fini dell'imposta sul valore
aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
 
          Note all'art. 12:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 13, comma
          primo,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 600
          del 1973:
              "Ai  fini  dell'accertamento sono obbligati alla tenuta
          di  scritture  contabili, secondo le disposizioni di questo
          titolo:
                a) le societa' soggette all'imposta sul reddito delle
          persone giuridiche;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone
          giuridiche,  che  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                c) le  societa'  in  nome  collettivo, le societa' in
          accomandita  semplice  e  le societa' ad esse equiparate ai
          sensi   dell'art.   5  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
                d) le   persone   fisiche   che   esercitano  imprese
          commerciali ai sensi dell'art. 51 del decreto indicato alla
          lettera precedente.".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art. 2214 del
          codice civile:
              "Art.   2214   (Libri  obbligatori  e  altre  scritture
          contabili).  -  L'imprenditore  che  esercita  un'attivita'
          commerciale  deve tenere il libro giornale e il libro degli
          inventari.
              Deve  altresi'  tenere le altre scritture contabili che
          siano   richieste   dalla   natura   e   dalle   dimensioni
          dell'impresa  e conservare ordinatamente per ciascun affare
          gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture
          ricevute,  nonche' le copie delle lettere, dei telegrammi e
          delle fatture spedite.
              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori".
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  16  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              "Art. 16 (Registro beni ammortizzabili). - Le societa',
          gli  enti  e  gli imprenditori commerciali, di cui al primo
          comma  dell'art.  13, devono compilare il registro dei beni
          ammortizzabili   entro   il   termine   stabilito   per  la
          presentazione  della  dichiarazione.  Nel  registro  devono
          essere  indicati,  per  ciascun immobile e per ciascuno dei
          beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione,
          il  costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il
          fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del
          periodo    d'imposta   precedente,   il   coefficiente   di
          ammortamento    effettivamente    praticato   nel   periodo
          d'imposta,   la   quota   annuale   di  ammortamento  e  le
          eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da
          quelli  indicati  nel  comma  precedente le indicazioni ivi
          richieste  possono  essere  effettuate  con  riferimento  a
          categorie  di  beni  omogenee  per  anno  di acquisizione e
          coefficiente  di  ammortamento.  Per  i  beni gratuitamente
          devolvibili  deve  essere  distintamente  indicata la quota
          annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario.
              Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla
          meta'    di   quelle   risultanti   dall'applicazione   dei
          coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art.
          68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente
          indicato nel registro dei beni ammortizzabili.
              I  costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
          trasformazione  di  cui all'ultimo comma del detto art. 68,
          che  non siano immediatamente deducibili, non si sommano al
          valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci
          separate  del  registro  dei  beni ammortizzabili a seconda
          dell'anno di formazione.".