Art. 13.
             Semplificazioni in materia di registrazione
               dei beni ammortizzabili per i soggetti
               in regime di contabilita' semplificata.

  1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 18 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, possono non tenere il
registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta
dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma
sistematica,  gli  stessi dati previsti dall'articolo 16 del predetto
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.
  2.  La  fornitura  di tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,
alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
 
          Note all'art. 13:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  18  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              "Art.  18  (Disposizione  regolamentare  concernente la
          contabilita'  semplificata  per le imprese minori). - 1. Le
          disposizioni  dei precedenti articoli si applicano anche ai
          soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati
          alla  tenuta  delle  scritture contabili di cui allo stesso
          codice.  Tuttavia  i soggetti indicati alle lettere c) e d)
          del  primo  comma  dell'art.  13,  qualora  i ricavi di cui
          all'art.  53  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,
          conseguiti   in   un   anno  intero  non  abbiano  superato
          l'ammontare  di lire seicento milioni per le imprese aventi
          per  oggetto  prestazioni  di  servizi,  ovvero  di lire un
          miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
          sono  esonerati  per  l'anno  successivo dalla tenuta delle
          scritture  contabili  prescritte  dai  precedenti articoli,
          salvi  gli  obblighi  di tenuta delle scritture previste da
          disposizioni   diverse   dal   presente   decreto.   Per  i
          contribuenti  che esercitano contemporaneamente prestazioni
          di   servizi   ed   altre   attivita'   si  fa  riferimento
          all'ammontare    dei   ricavi   relativi   alla   attivita'
          prevalente.  In  mancanza  della  distinta  annotazione dei
          ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
          prestazioni  di  servizi.  Con  decreto  del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabiliti  i  criteri per la individuazione delle attivita'
          consistenti nella prestazione di servizi.
              2.  I  soggetti  che  fruiscono  dell'esonero, entro il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          annuale,  indicano  nel  registro  degli acquisti tenuto ai
          fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  il  valore delle
          rimanenze.
              3.  Le  operazioni  non  soggette  a registrazione agli
          effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
          annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
          modalita'   e  nei  termini  stabiliti  per  le  operazioni
          soggette  a  registrazione.  Coloro che effettuano soltanto
          operazioni  non  soggette  a  registrazione  annotano in un
          apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
          uscite  relative  a  tutte  le  operazioni effettuate nella
          prima  e  nella  seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
          registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
              4.  I  soggetti  esonerati  dagli  adempimenti relativi
          all'imposta  sul  valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
          valore  aggiunto"  e  successive  modificazioni,  non  sono
          tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
              5.  Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
          presente  articolo  si  estende di anno in anno qualora gli
          ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
              6.  Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
          ordinario.  L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
          imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
          e'  revocata  e  in ogni caso per il periodo stesso e per i
          due successivi.
              7.  I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
          commerciale,  qualora ritengano di conseguire ricavi per un
          ammontare  ragguagliato  ad un anno non superiore ai limiti
          indicati  al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
          contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
              8.  Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
          giornali,  di  libri  e  di  periodici,  anche  su supporti
          audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
          fini  del  calcolo  dei  limiti  di  ammissione  ai  regimi
          semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
          del  prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
          le  cessioni  di  generi  di  monopolio,  valori  bollati e
          postali,   marche   assicurative   e  valori  similari,  si
          considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
              9.  Ai  fini  del  presente  articolo  si assumono come
          ricavi  conseguiti  nel  periodo di imposta i corrispettivi
          delle  operazioni registrate o soggette a registrazione nel
          periodo   stesso   agli  effetti  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  e  di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
          norma del comma 3.".
              - Per  il  riferimento  all'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
          all'art. 12.