Art. 14. Semplificazioni in materia di tenuta di registri contabili degli esercenti arti e professioni 1. I soggetti di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono non tenere il registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell'Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, gli stessi dati previsti dall'articolo 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. 2. La fornitura di tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti, all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili. 3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di contabilita' ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta' di non tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che: a) le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, nei termini previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il registro dei beni ammortizzabili; b) su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui al presente articolo. 4. Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nei registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e nel registro dei beni ammortizzabili.
Note all'art. 14: - Si trascrive il testo vigente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973: "Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro.". - Per il riferimento all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota all'art. 12. - Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili): "2. I contribuenti di cui all'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria, per il periodo d'imposta in corso, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA, relativa all'anno precedente, o nella dichiarazione di inizio di attivita'. L'opzione ha effetto fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. In tal caso devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, fermo restando la facolta' di eseguire le annotazioni esclusivamente nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".