Art. 14.
                Semplificazioni in materia di tenuta
                di registri contabili degli esercenti
                         arti e professioni

  1.  I  soggetti  di  cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 600, possono non tenere il
registro  dei  beni  ammortizzabili  qualora,  a seguito di richiesta
dell'Amministrazione   finanziaria,  forniscano,  ordinati  in  forma
sistematica,  gli  stessi  dati  previsti  dall'articolo  16,  primo,
secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973.
  2.  La  fornitura  di tali dati e' equiparata, a tutti gli effetti,
all'annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano optato per il regime di
contabilita' ordinaria prevista dall'articolo 3, comma 2, decreto del
Presidente  della  Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, hanno facolta'
di  non  tenere i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972,  n.  633,  ed  il  registro  dei  beni  ammortizzabili  di  cui
all'articolo  16 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, a condizione che:
    a)  le registrazioni siano effettuate nel registro cronologico di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto Presidente della
Repubblica  9  dicembre  1996,  n.  695,  nei  termini previsti dalla
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per i relativi registri e
nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione per il
registro dei beni ammortizzabili;
    b)  su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, siano forniti,
in  forma  sistematica,  gli stessi dati che sarebbe stato necessario
annotare  nei registri per i quali ci si avvale della facolta' di cui
al presente articolo.
  4.  Le annotazioni nel registro cronologico sono equiparate a tutti
gli  effetti  a  quelle  previste  nei  registri  prescritti  ai fini
dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e   nel  registro  dei  beni
ammortizzabili.
 
          Note all'art. 14:
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  19  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              "Art.  19  (Scritture  contabili degli esercenti arti e
          professioni).  -  Le  persone fisiche che esercitano arti e
          professioni  e  le  societa'  o  associazioni fra artisti e
          professionisti, di cui alle lettere e) ed f), dell'art. 13,
          devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
          somme  percepite  sotto  qualsiasi  forma  e  denominazione
          nell'esercizio  dell'arte  o  della  professione,  anche  a
          titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
          riscossione:
                a) il  relativo  importo,  al  lordo e al netto della
          parte  che  costituisce rimborso di spese diverse da quelle
          inerenti   alla   produzione   del   reddito  eventualmente
          anticipate  per  conto  del  soggetto  che ha effettuato il
          pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
                b) le  generalita', il comune di residenza anagrafica
          e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
                c) gli  estremi della fattura, parcella, nota o altro
          documento  emesso.  Nello  stesso  registro  devono  essere
          annotate  cronologicamente,  con le indicazioni di cui alle
          lettere  b) e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte
          o   professione   delle  quali  si  richiede  la  deduzione
          analitica  ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 597. Deve esservi
          inoltre   annotato,  entro  il  termine  stabilito  per  la
          presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i
          quali  si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai
          sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee
          e distinti per anno di acquisizione.
              Con  decreti  del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
          modelli  dei  registri  di  cui  al  comma  precedente  con
          classificazione  delle  categorie  di componenti positivi e
          negativi   rilevanti   ai  fini  della  determinazione  del
          reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
          dai  modelli  di dichiarazione dei redditi e possono essere
          prescritte    particolari    modalita'    per   la   tenuta
          meccanografica del registro.".
              - Per  il  riferimento  all'art.  16  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 si veda la nota
          all'art. 12.
              - Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 3, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 dicembre
          1996,   n.   695   (regolamento   recante   norme   per  la
          semplificazione delle scritture contabili):
              "2. I contribuenti di cui all'art. 19, primo comma, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600,  possono  optare  per  il  regime  di contabilita'
          ordinaria,   per  il  periodo  d'imposta  in  corso,  nella
          dichiarazione  annuale  ai fini dell'IVA, relativa all'anno
          precedente,  o  nella dichiarazione di inizio di attivita'.
          L'opzione  ha  effetto fino a quando non sia revocata e, in
          ogni  caso,  per  almeno  un  triennio.  In tal caso devono
          tenere:
                a) il registro nel quale annotare cronologicamente le
          operazioni  produttive di componenti positivi e negativi di
          reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti
          all'esercizio   dell'arte   o   professione,  compresi  gli
          utilizzi   delle   somme   percepite,   ancorche'  estranei
          all'esercizio  dell'arte  o professione nonche' gli estremi
          dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni
          predette;
                b) i  registri  obbligatori  ai fini dell'imposta sul
          valore aggiunto;
                c) il   registro   dei  beni  ammortizzabili  con  le
          modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600,  fermo  restando la facolta' di eseguire le
          annotazioni  esclusivamente  nel  registro  degli  acquisti
          tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.".