Art. 15.
             Termine di registrazione dei corrispettivi
         e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini

  1.  Nell'articolo  6, del decreto del Presidente della Repubblica 9
dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o
la  ricevuta  fiscale,  effettuate  in  ciascun  mese solare, possono
essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto
dall'articolo  24  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".
 
          Note all'art. 15:
              - Il   testo   vigente  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  695  del  1996,  gia'
          modificato  dall'art.  6  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  5 ottobre  2001,  n.  404,  come modificato dal
          decreto  del  Presidente della Repubblica qui pubblicato e'
          il seguente:
              "Art.  6  (Adempimenti  in materia di IVA). - 1. Per le
          fatture  emesse  nel corso del mese, di importo inferiore a
          lire  trecentomila  puo'  essere annotato con riferimento a
          tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,   n.   633,   in  luogo  di  ciascuna,  un  documento
          riepilogativo  nel  quale  devono  essere indicati i numeri
          delle  fatture  cui  si  riferisce, l'ammontare complessivo
          imponibile  delle  operazioni  e  l'ammontare dell'imposta,
          distinti secondo l'aliquota applicata.
              2.   Il   differimento  del  momento  di  effettuazione
          dell'operazione  prevista  nell'art.  6,  quinto comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, riguarda solo le operazioni imponibili.
              3.  Il  registro  di  prima nota di cui al quarto comma
          dell'art.  24  del  decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre  1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le
          operazioni  effettuate  nel  luogo  in  cui  e'  esercitata
          l'attivita'  di  vendita,  e'  rilasciato lo scontrino o la
          ricevuta fiscale.
              4.   Le  operazioni  per  le  quali  e'  rilasciato  lo
          scontrino  fiscale  o  la  ricevuta  fiscale, effettuate in
          ciascun  mese  solare,  possono  essere annotate, anche con
          unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, entro il giorno 15 del mese successivo.
              5. (Abrogato).
              6.   Per   le   fatture  relative  ai  beni  e  servizi
          acquistati,  di importo inferiore a lire trecentomila, puo'
          essere  annotato,  entro  il  termine di cui al comma 5, in
          luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel
          quale  devono  essere  indicati  i  numeri,  attribuiti dal
          destinatario,  delle  fatture cui si riferisce, l'ammontare
          imponibile   complessivo  delle  operazioni  e  l'ammontare
          dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
              7.  Non  sussiste,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  l'obbligo  di  annotare le fatture e le bollette
          doganali  relative  ad acquisti ed importazioni per i quali
          ricorrono  le  condizioni  di  indetraibilita' dell'imposta
          stabilite  dal  secondo  comma dell'art. 19 del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              8. (Comma soppresso)
              9.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          regolamento  sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633:
                a) art. 23, quarto comma;
                b) art. 24, primo comma, terzo periodo;
                c) art. 25, primo e quarto comma.
              10.  Dalla  stessa  data e' altresi' abrogato l'art. 1,
          quarto  comma,  secondo  periodo,  del decreto del Ministro
          delle  finanze  23 marzo  1983,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.".
              - Si  trascrive  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          vigente  dell'art.  24  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica n. 633 del 1972:
              "Art.   24   (Registrazione  dei  corrispettivi).  -  I
          commercianti  al  minuto  e  gli  altri contribuenti di cui
          all'art.  22,  in  luogo  di quanto stabilito nell'articolo
          precedente,   possono   annotare   in   apposito  registro,
          relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
          l'ammontare  globale  dei  corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  e  delle  relative  imposte,  distinto  secondo
          l'aliquota  applicabile,  nonche'  l'ammontare  globale dei
          corrispettivi   delle  operazioni  non  imponibili  di  cui
          all'art.   21,   sesto  comma  e,  distintamente,  all'art.
          38-quater  e  quello  delle operazioni esenti ivi indicate.
          L'annotazione  deve  essere  eseguita,  con  riferimento al
          giorno  in  cui  le  operazioni  sono  effettuate, entro il
          giorno non festivo successivo.
              Nella  determinazione  dell'ammontare  giornaliero  dei
          corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
          delle  operazioni  effettuate  con  emissione  di  fattura,
          comprese  quelle  relative ad immobili e beni strumentali e
          quelle  indicate  nel  terzo comma dell'art. 17, includendo
          nel corrispettivo anche l'imposta.
              Per  determinate  categorie  di commercianti al minuto,
          che  effettuano  promiscuamente la vendita di beni soggetti
          ad  aliquote  d'imposta  diverse, il Ministro delle finanze
          puo'  consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
          la   registrazione   dei   corrispettivi  delle  operazioni
          imponibili  sia  fatta senza distinzione per aliquote e che
          la  ripartizione  dell'ammontare  dei corrispettivi ai fini
          dell'applicazione  delle  diverse  aliquote  sia  fatta  in
          proporzione degli acquisti.
              I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
          al  primo  comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
          l'attivita'  di  vendita  devono  eseguire  le  annotazioni
          prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
          in  un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
          o  in  ciascuno  dei  luoghi in cui svolgono l'attivita' di
          vendita.  Le  relative modalita' sono stabilite con decreto
          del Ministro delle finanze.".