Art. 15. Termine di registrazione dei corrispettivi e abolizione dell'obbligo di allegare gli scontrini 1. Nell'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.".
Note all'art. 15: - Il testo vigente dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996, gia' modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica qui pubblicato e' il seguente: "Art. 6 (Adempimenti in materia di IVA). - 1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a lire trecentomila puo' essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'art. 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata. 2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'art. 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili. 3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui e' esercitata l'attivita' di vendita, e' rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale. 4. Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo. 5. (Abrogato). 6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a lire trecentomila, puo' essere annotato, entro il termine di cui al comma 5, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota. 7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilita' dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 8. (Comma soppresso) 9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) art. 23, quarto comma; b) art. 24, primo comma, terzo periodo; c) art. 25, primo e quarto comma. 10. Dalla stessa data e' altresi' abrogato l'art. 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.". - Si trascrive per opportuna conoscenza, il testo vigente dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972: "Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta. Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".