Art. 19.
                  Disposizioni finali e transitorie

  1.  Le  disposizioni  degli  articoli  da  1  a  8  hanno effetto a
decorrere dal 1 gennaio 2002.
  2.  Dalla stessa data di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, si intende abrogato
l'articolo   11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.
  3.  I  riferimenti  alle disposizioni indicate nell'articolo 11 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 contenuti in
ogni  altro  atto  normativo  si  intendono  fatti  alle disposizioni
dell'articolo  5-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, come introdotto dal presente regolamento.
  4.  Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 11 decorrono
dalle  liquidazioni  relative al 2002. Gli effetti delle disposizioni
di cui all'articolo 9 decorrono dal 1 gennaio 2003.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 17 hanno effetto a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
  6.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal 1 gennaio 2002 si intendono abrogati:
    a)  il  primo comma dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1977, n.
97;
    b)  il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 aprile 1989, n.
154.
  7.  Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.  400, si intende abrogato l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge
29  dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1984, n. 17.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 7 dicembre 2001
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Stanca, Ministro per l'innovazione e le
                              tecnologie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
2, Economia e finanze, foglio n. 323