Art. 2.
          Termine per la presentazione della dichiarazione
           in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.

  1.  All'articolo  2  del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  Le  persone  fisiche  e  le  societa' o le associazioni di cui
all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre  1973,  n.  600,  presentano  la  dichiarazione  secondo le
disposizioni  di cui all'articolo 3, per il tramite di una banca o di
un  ufficio  della  Poste  italiane  S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31
luglio  ovvero  in  via  telematica  entro  il  31  ottobre dell'anno
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  2.  I  soggetti  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche,
presentano   la   dichiarazione   secondo   le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3:
    a)  per  il  tramite  di  una  banca  o di un ufficio della Poste
italiane  S.p.a.,  ad  eccezione  dei soggetti di cui all'articolo 3,
comma  2,  entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello
di chiusura del periodo di imposta;
    b)  in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno del decimo mese
successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
  3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei
redditi  presentano  la  dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle  attivita'  produttive  entro  i termini previsti dal comma 2 e
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.";
    b) i commi 4, 4-bis e 5 sono abrogati;
    c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  "8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni,  le  dichiarazioni dei
redditi,  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive e dei
sostituti d'imposta possono essere integrate per correggere errori od
omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
disposizioni  di  cui  all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a
quelli  approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce la
dichiarazione,  non  oltre  i  termini stabiliti dall'articolo 43 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.";
    d) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
  "8-bis.  Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  e  dei  sostituti  di  imposta  possono essere
integrate  dai  contribuenti  per  correggere errori od omissioni che
abbiano  determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque,
di  un  maggior  debito  d'imposta  o  di  un minor credito, mediante
dichiarazione   da   presentare,   secondo  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  3,  utilizzando modelli conformi a quelli approvati per
il  periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre il
termine  prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito risultante dalle
predette  dichiarazioni  puo'  essere  utilizzato in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.";
    e) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "9.  I  termini di presentazione della dichiarazione che scadono di
sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.".
 
          Note all'art. 2:
              - Il   testo   vigente  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente   della   Repubblica   n.  322  del  1998,  gia'
          modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente
          della    Repubblica   14 ottobre   1999,   n.   542,   come
          ulteriormente  modificato  dal decreto del Presidente della
          Repubblica qui pubblicato, e' il seguente:
              "Art.    2 (Termini    per   la   presentazione   della
          dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e di
          I.R.A.P.). - 1. Le  persone  fisiche  e  le  societa'  o le
          associazioni  di  cui all'art. 6 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, presentano la
          dichiarazione  secondo  le  disposizioni di cui all'art. 3,
          per  il  tramite  di  una banca o di un ufficio della Poste
          italiane  S.p.a.  tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in
          via  telematica  entro il 31 ottobre dell'anno successivo a
          quello di chiusura del periodo di imposta.
              2. I  soggetti  all'imposta  sul  reddito delle persone
          giuridiche,   presentano   la   dichiarazione   secondo  le
          disposizioni di cui all'art. 3:
                a) per  il tramite di una banca o di un ufficio della
          Poste  italiane  S.p.a.,  ad  eccezione dei soggetti di cui
          all'articolo 3,  comma 2, entro l'ultimo giorno del settimo
          mese  successivo  a  quello  di  chiusura  del  periodo  di
          imposta;
                b) in  via  telematica,  entro  l'ultimo  giorno  del
          decimo  mese successivo a quello di chiusura del periodo di
          imposta.
              3. I  soggetti  non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione  dei  redditi  presentano la dichiarazione ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro   i   termini  previsti  dal  comma 2  e  secondo  le
          disposizioni di cui all'articolo 3.
              4. Abrogato.
              4-bis. Abrogato.
              5. Abrogato.
              6. Per  gli  interessi  e  gli altri proventi di cui ai
          commi  da 1 a 3-bis dell'art. 26 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre  1973, n. 600, e per quelli
          assoggettati  alla  ritenuta  a  titolo  d'imposta ai sensi
          dell'ultimo  comma  dello  stesso  articolo  e dell'art. 7,
          commi 1  e  2,  del  decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
          n.  425,  nonche'  per  i  premi  e  per  le vincite di cui
          all'art.  30,  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, soggetti all'imposta sul reddito
          delle   persone   giuridiche  presentano  la  dichiarazione
          contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri.
              7. Sono  considerate valide le dichiarazioni presentate
          entro  novanta  giorni  dalla  scadenza  del termine, salva
          restando  l'applicazione  delle sanzioni amministrative per
          il   ritardo.   Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono,  comunque,  titolo  per la riscossione delle
          imposte  dovute  in base agli imponibili in esse indicati e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.
              8. Salva     l'applicazione    delle    sanzioni,    le
          dichiarazioni  dei  redditi,  dell'imposta  regionale sulle
          attivita'  produttive  e  dei  sostituti  d'imposta possono
          essere   integrate   per  correggere  errori  od  omissioni
          mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le
          disposizioni   di   cui  all'art.  3,  utilizzando  modelli
          conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si
          riferisce  la  dichiarazione, non oltre i termini stabiliti
          dall'art.  43  del  decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
              8-bis. Le   dichiarazioni   dei  redditi,  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'  produttive  e dei sostituti di
          imposta  possono  essere  integrate  dai  contribuenti  per
          correggere  errori  od  omissioni  che  abbiano determinato
          l'indicazione  di  un  maggior  reddito  o, comunque, di un
          maggior  debito  d'imposta  o di un minor credito, mediante
          dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
          all'art. 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati
          per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,
          non  oltre il termine prescritto per la presentazione della
          dichiarazione  relativa  al  periodo  d'imposta successivo.
          L'eventuale credito risultante dalle predette dichiarazioni
          puo'  essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art.
          17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
              9. I  termini  di presentazione della dichiarazione che
          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
          feriale successivo.".
              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo
          vigente  degli  articoli  6 e 43 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 settembre  1973,  n.  600,  recante
          "Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi":
              "Art. 6 (Dichiarazioni delle societa' semplici, in nome
          collettivo, in accomandita semplice ed equiparate). - 1. Le
          societa'  semplici,  in  nome  collettivo  e in accomandita
          semplice indicate nell'art. 5 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  le  societa' e le
          associazioni  ad  esse  equiparate  a  norma  dello  stesso
          articolo  devono  presentare  la dichiarazione agli effetti
          dell'imposta  locale  sui  redditi  da  esse  dovuta e agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta  sul  reddito  delle persone giuridiche dovute
          dai soci o dagli associati.
              2. La   dichiarazione  deve  contenere  le  indicazioni
          prescritte  nel secondo comma dell'art. 1 e nel primo comma
          dell'art. 4.
              3. I soggetti di cui al comma 1, anche se non obbligati
          da altre norme devono redigere e conservare, per il periodo
          indicato  nell'art.  22,  il bilancio, composto dallo stato
          patrimoniale  e  dal  conto  dei  profitti e delle perdite,
          relativo  al  periodo  d'imposta.  I  ricavi,  i  costi, le
          rimanenze  e  gli  altri  elementi  necessari,  secondo  le
          disposizioni del capo VI del titolo I del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  per  la
          determinazione  dell'imponibile  devono  essere indicati in
          apposito prospetto, qualora non risultanti dal bilancio.
              4. Le  disposizioni  del  comma 3  non  si applicano ai
          soggetti  che, ammessi a regimi contabili semplificati, non
          hanno  optato  per  il  regime  di  contabilita' ordinaria,
          nonche'   alle   societa'   semplici  e  alle  societa'  ed
          associazioni ad esse equiparate.
              5. I  soggetti di cui al comma 1 devono conservare, per
          il  periodo  previsto  dall'art.  43, le certificazioni dei
          sostituti  di imposta, i documenti probatori dei crediti di
          imposta,  dei  versamenti  eseguiti  con  riferimento  alla
          dichiarazione  dei  redditi  e  degli  oneri  deducibili  o
          detraibili,  nonche'  ogni  altro  documento  previsto  dal
          decreto di cui all'art. 8. Le certificazioni ed i documenti
          devono   essere   esibiti   o   trasmessi,   su  richiesta,
          all'ufficio competente.".
              "Art.  43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
          accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
          entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
          cui e' stata presentata la dichiarazione.
              Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione o
          di  presentazione  di  dichiarazione  nulla  ai sensi delle
          disposizioni  del  Titolo I,  l'avviso di accertamento puo'
          essere  notificato  fino  al  31 dicembre  del  quinto anno
          successivo  a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
          essere presentata.
              Fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nei commi
          precedenti   l'accertamento   puo'   essere   integrato   o
          modificato  in  aumento  mediante la notificazione di nuovi
          avvisi,  in  base  alla  sopravvenuta  conoscenza  di nuovi
          elementi.
              Nell'avviso  devono essere specificatamente indicati, a
          pena  di  nullita',  i  nuovi  elementi  e gli atti o fatti
          attraverso  i  quali  sono venuti a conoscenza dell'ufficio
          delle imposte.".
              - Si  trascrive,  per  opportuna  conoscenza,  il testo
          vigente  dell'art.  17  del  decreto legislativo n. 241 del
          1997:
              "Art.   17 (Oggetto). -   1. I   contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi dell'art. 3, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                d-bis) (soppressa);
                e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis) al   saldo   per   il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                h-quater) al   credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis. (Abrogato).".