Art. 6.
              Dichiarazione nei casi di trasformazione
                      di fusione e di scissione

  1. Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.
322 del 1998 e' inserito il seguente:
  "Art. 5-bis (Dichiarazione nei casi di trasformazione, di fusione e
di  scissione).  -  1.  In caso di trasformazione di una societa' non
soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa'
soggetta  a  tale  imposta,  o  viceversa,  deliberata  nel corso del
periodo d'imposta, deve essere presentata, secondo le disposizioni di
cui  all'articolo  3,  la  dichiarazione  relativa  alla  frazione di
esercizio  compresa  tra  l'inizio del periodo d'imposta e la data in
cui  ha  effetto la trasformazione, entro l'ultimo giorno del settimo
mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio
postale,  ovvero  entro  l'ultimo  giorno  del  decimo  mese  in  via
telematica.
  2. In caso di fusione di piu' societa' deve essere presentata dalla
societa'  risultante  dalla  fusione o incorporante, la dichiarazione
relativa alla frazione di esercizio delle societa' fuse o incorporate
compresa  tra  l'inizio  del  periodo  d'imposta  e la data in cui ha
effetto  la fusione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo
a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero
entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.
  3.  In  caso  di scissione totale la societa' designata a norma del
comma  14  dell'articolo  123-bis  del  testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve presentare la dichiarazione relativa alla
frazione  di  periodo  della  societa'  scissa,  con le modalita' e i
termini  di  cui  al  comma  1  decorrenti dalla data in cui e' stata
eseguita  l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del
codice civile, indipendentemente da eventuali effetti retroattivi.
  4.  Le  disposizioni  del presente articolo, in quanto applicabili,
valgono anche nei casi di trasformazione e di fusione di enti diversi
dalle societa'.".
 
          Note all'art. 6:
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 123-bis,
          comma  14,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  recante  "Testo  unico  delle
          imposte sui redditi":
              "Art. 123-bis (Scissione di societa). - (Omissis):
              14.  Ai  fini  dei  suddetti  procedimenti  la societa'
          scissa  o  quella  designata  debbono indicare, a richiesta
          degli organi dell'amministrazione finanziaria, i soggetti e
          i  luoghi  presso  i  quali sono conservate, qualora non le
          conservi  presso  la  propria  sede  legale,  le  scritture
          contabili  e  la  documentazione amministrativa e contabile
          relative   alla   gestione   della   societa'  scissa,  con
          riferimento  a  ciascuna  delle  parti  del  suo patrimonio
          trasferite o rimaste. In caso di conservazione presso terzi
          estranei   alla  operazione  deve  essere  inoltre  esibita
          l'attestazione  di cui al comma 10 dell'art. 52 del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se
          la  societa' scissa o quella designata non adempiono a tali
          obblighi  o  i  soggetti  da  essa  indicati  si  oppongono
          all'accesso  o non esibiscono in tutto o in parte quanto ad
          essi  richiesto,  si  applicano le disposizioni del comma 5
          del suddetto articolo".
              -  Si  trascrive  il  testo  vigente dell'art. 2504 del
          codice civile:
              "Art.  2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere
          fatta per atto pubblico.
              L'atto  di  fusione deve essere depositato in ogni caso
          per  l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori
          della   societa'  risultante  dalla  fusione  o  di  quella
          incorporante,   entro   trenta   giorni,  nell'ufficio  del
          registro  delle  imprese  dei  luoghi  ove e' posta la sede
          delle  societa' partecipanti alla fusione, di quella che ne
          risulta o della societa' incorporante.
              Il  deposito  relativo  alla  societa' risultante dalla
          fusione  o di quella incorporante non puo' precedere quelli
          relativi alle altre societa' partecipanti alla fusione."