Art. 7.
                 Dichiarazione congiunta in materia
                       di imposte sui redditi

  1.  Gli  articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 322 del 1998 sono abrogati.
 
          Nota all'art. 7:
              -  La  disciplina  contenuta  negli  articoli  6  e  7,
          abrogati  dall'art.  7  del presente decreto del Presidente
          della  Repubblica,  e'  stata  trasfusa  nell'art.  13  del
          decreto  del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
          recante  norme  per l'assistenza fiscale resa dai centri di
          assistenza  fiscale  per le imprese e per i dipendenti, dai
          sostituti  d'imposta e dai professionisti, emanato ai sensi
          dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241,
          che si trascrive:
              "Art.  13  (Modalita'  e termini di presentazione della
          dichiarazione  dei  redditi). - 1. I possessori dei redditi
          indicati  al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo
          9 luglio   1997,   n.  241,  come  modificato  dal  decreto
          legislativo  28 dicembre  1998,  n.  490, possono adempiere
          all'obbligo   di   dichiarazione  dei  redditi  presentando
          l'apposita   dichiarazione   e  le  schede  ai  fini  della
          destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF:
                a) entro  il  mese  di aprile  dell'anno successivo a
          quello  cui  si  riferisce  la  dichiarazione,  al  proprio
          sostituto  d'imposta,  che  intende  prestare  l'assistenza
          fiscale;
                b) entro  il  mese  di maggio  dell'anno successivo a
          quello   cui   si   riferisce   la   dichiarazione,  ad  un
          CAF-dipendenti,  unitamente  alla documentazione necessaria
          all'effettuazione delle operazioni di controllo.
              2.  I  contribuenti  con  contratto  di  lavoro a tempo
          determinato,     nell'anno     di    presentazione    della
          dichiarazione,   possono   adempiere   agli   obblighi   di
          dichiarazione  dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il
          contratto  di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese
          di luglio,  ovvero,  ad  un  CAF-dipendenti se il contratto
          dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche'
          siano  conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra'
          effettuare il conguaglio.
              3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma
          2,  lettera  a), del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n. 917, possono adempiere agli obblighi
          di  dichiarazione  con le modalita' di cui alla lettera b),
          del comma 1, del presente articolo a condizione che:
                a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese
          di giugno  al  mese  di luglio  dell'anno  di presentazione
          della dichiarazione;
                b) siano  conosciuti  i dati del sostituto di imposta
          che dovra' effettuare il conguaglio.
              4. I coniugi non legalmente ed effettivamente separati,
          non  in  possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa
          di  cui  agli  articoli 49,  comma 1, e 51 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi, possono adempiere agli
          obblighi  di  dichiarazione dei redditi con le modalita' di
          cui  ai  commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in
          forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di
          redditi indicati nei commi 1 e 3.
              5. Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione
          dei redditi ai sensi del presente articolo:
                a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione
          dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive,  la
          dichiarazione  annuale  ai  fini  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta;
                b) i  titolari  di  particolari  tipologie di redditi
          annualmente  individuati  con  il  decreto  direttoriale di
          approvazione del modello di dichiarazione dei redditi.
              6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti
          di  liquidazione devono essere redatti su stampati conformi
          a quelli approvati con provvedimento amministrativo.".