Art. 11
                              Requisiti

  1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni generali, salvo
quanto previsto nelle sezioni 7u' e 8u', possono essere conseguite da
cittadini  o da persone giuridiche dell'Unione europea e dello Spazio
economico europeo o di Stato appartenente all'Organizzazione mondiale
del  commercio  (OMC), a condizione che, relativamente all'OMC, siano
state  ratificate  le  inerenti disposizioni, ovvero di Stato con cui
siano  intervenuti  accordi  di  reciprocita',  fermo restando quanto
disposto  dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
  2.  Non  puo' conseguire il titolo chi abbia riportato condanna per
delitti  non  colposi  a pena restrittiva superiore a due anni ovvero
sia  stato  sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finche'
durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta
sentenza di riabilitazione.
 
          Note all'art. 11:
              - L'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio
          1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico delle disposizioni
          concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla
          condizione dello straniero" e' il seguente:
              "2.   Lo   straniero   regolarmente   soggiornante  nel
          territorio  dello  Stato gode dei diritti in materia civile
          attribuiti  al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
          internazionali  in  vigore per l'Italia e il presente testo
          unico  dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente
          testo  unico  o  le convenzioni internazionali prevedano la
          condizione  di  reciprocita',  essa  e' accertata secondo i
          criteri   e   le  modalita'  previste  dal  regolamento  di
          attuazione.".