Art. 17
                              Rinuncia

  1.  Gli  interessati possono rinunciare alla licenza individuale ed
alla  autorizzazione  generale  entro il 30 novembre di ciascun anno,
indipendentemente   dalla  durata  della  validita'  del  titolo.  La
rinuncia  ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative
comunicazioni    possono   essere   consegnate   anche   direttamente
all'ufficio competente del Ministero delle comunicazioni.