Art. 20 Bande collettive di frequenze 1. Con provvedimenti del Ministero delle comunicazioni sono definite: a) le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione e' prevista dagli articoli 5 e 6; b) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; c) le caratteristiche tecniche e le modalita' di funzionamento delle apparecchiature indicate negli articoli 5 e 6, se non disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE; d) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
Note all'art. 20: - La direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformita', e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.