Art. 20
                    Bande collettive di frequenze

  1.   Con  provvedimenti  del  Ministero  delle  comunicazioni  sono
definite:
    a)  le bande di frequenze di tipo collettivo la cui utilizzazione
e' prevista dagli articoli 5 e 6;
    b)  le  interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dalla
direttiva 1999/5/CE;
    c)  le  caratteristiche  tecniche e le modalita' di funzionamento
delle   apparecchiature  indicate  negli  articoli  5  e  6,  se  non
disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE;
    d)   le  integrazioni  necessarie  per  adeguare  l'elenco  delle
apparecchiature di cui agli articoli 5 e 6.
 
          Note all'art. 20:
              - La  direttiva  1999/5/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature
          radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e
          il  reciproco  riconoscimento  della  loro  conformita', e'
          pubblicata in G.U.C.E. n. L 091 del 7 aprile 1999.