Art. 24
                 Rilascio delle licenze individuali

  1. Le licenze individuali sono rilasciate fino ad esaurimento delle
frequenze riservate.
  2.  Nel  rilascio  delle  licenze individuali si ha riguardo in via
prioritaria alle esigenze di natura pubblica.
  3.  Il  rilascio  a  soggetti privati delle licenze individuali per
l'impianto  o l'esercizio di stazioni radioelettriche e' consentito a
sussidio di attivita' industriali, commerciali, artigianali, agricole
e rientranti nel settore del terziario.