Art. 25
                       Stazione radioelettrica

  1.  Ogni  stazione  radioelettrica che operi su frequenza assegnata
deve essere munita di apposito documento di esercizio, rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni, contenente gli elementi riguardanti la
relativa  licenza  individuale  nonche'  i  dati  significativi della
stazione stessa.