Art. 3 Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali 1. Restano in vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184, commi primo, quarto e quinto, e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Note all'art. 3: - Il testo degli articoli 184, commi primo, quarto e quinto e 316 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Art. 184 (Impianti di telecomunicazioni delle amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento. (Omissis). Il consenso dell'amministrazione non e' richiesto per le necessita' di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. a' necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione. La norma di cui al precedente comma si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilita' di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni". "Art. 316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello Stato). - Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'art. 184 e' subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.".