Art. 3
  Amministrazioni dello Stato, organismi militari ed internazionali

  1.  Restano  in  vigore le disposizioni dettate dagli articoli 184,
commi  primo,  quarto  e  quinto,  e  316  del codice postale e delle
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  degli  articoli 184, commi primo, quarto e
          quinto  e  316 del codice postale e delle telecomunicazioni
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 marzo  1973,  n.  156  recante:  "Approvazione del testo
          unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
          bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Art.   184   (Impianti   di   telecomunicazioni  delle
          amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti
          al  pubblico servizio di trasporto di persone o cose). - Le
          amministrazioni    dello    Stato    possono    provvedere,
          nell'interesse   esclusivo   dei   propri   servizi,   alla
          costruzione     ed    all'esercizio    di    impianti    di
          telecomunicazioni,  previo  consenso  dell'amministrazione,
          alla  quale  spetta anche di autorizzare il collegamento di
          tali  impianti  alla  rete  urbana od a quella interurbana,
          alle condizioni stabilite nel regolamento.
              (Omissis).
              Il  consenso  dell'amministrazione non e' richiesto per
          le  necessita'  di  ordine  militare,  salvo  nei  casi  di
          interconnessione  con  altre reti. a' necessario, comunque,
          il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.
              La  norma  di  cui al precedente comma si applica anche
          agli  Organismi  internazionali di cui lo Stato italiano fa
          parte,  nonche' ai Paesi membri degli stessi organismi, nei
          limiti  in  cui  un  accordo  di  Governo abbia previsto la
          possibilita'  di  eseguire  ed  esercitare  nel  territorio
          italiano impianti di telecomunicazioni".
              "Art.  316 (Stazioni ad uso delle amministrazioni dello
          Stato). -   Per   l'impianto   e  l'esercizio  di  stazioni
          radioelettriche  da parte delle amministrazioni dello Stato
          il  consenso  di  cui  all'art.  184  e'  subordinato  alla
          accettazione  delle  caratteristiche tecniche stabilite per
          l'impianto e delle modalita' di svolgimento del traffico.".