Art. 30
             Frequenze riservate al servizio radiomobile
              professionale numerico TETRA autogestito

  1.  Sono  riservate  al servizio radiomobile professionale numerico
TETRA  autogestito,  di  cui  all'articolo  28, le frequenze indicate
nell'allegato H.
  2.  Ulteriori  coppie  di  frequenze  possono  essere riservate con
provvedimento  ministeriale  al sistema di cui al comma 1 da reperire
nelle  bande  di  frequenze  previste per tali applicazioni dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione
CEPT ERC/DEC (96)04.
 
          Note all'art. 30:
              La  decisione  CEPT  ERC/DEC/(96)04  del  7 marzo  1996
          concerne   le   bande   di   frequenze   da  designare  per
          l'introduzione del sistema radiomobile numerico TETRA.