Art. 32
                             Definizione

  1.  L'attivita'  di  radioamatore  consiste nell'espletamento di un
servizio,  svolto,  in  linguaggio  chiaro  o  con  l'uso  di  codici
internazionalmente  ammessi,  esclusivamente  su mezzo radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione
e  di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la
relativa  autorizzazione  generale e che si interessano della tecnica
della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun
interesse di natura economica.
  2.  L'attivita'  di  radioamatore  puo'  essere svolta, al di fuori
della  sede  dell'impianto,  con  apparato  portatile  anche su mezzo
mobile, escluso quello aereo.