Art. 33
                               Patente

  1.  Per  conseguire  l'autorizzazione  generale  per  l'impianto  o
l'esercizio   di  stazione  di  radioamatore  e'  necessario  che  il
richiedente  sia  in possesso della relativa patente di operatore, di
classe A o di classe B, di cui all'articolo 34.
  2.  Per  il  conseguimento  delle  patenti di cui al comma 1 devono
essere superate le relative prove di esame.