Art. 35
                              Requisiti

  1.  L'impianto  o  l'esercizio  della stazione di radioamatore sono
consentiti a chi:
    a)  abbia  la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi
accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo
2,  comma  2,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero
sia residente in Italia;
    b) abbia eta' non inferiore a sedici anni;
    c) sia in possesso della relativa patente;
    d)  non  abbia  riportato condanne per delitti non colposi a pena
restrittiva  superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
di  sicurezza  e  di  prevenzione  finche'  durano  gli  effetti  dei
provvedimenti   e   sempreche'   non   sia  intervenuta  sentenza  di
riabilitazione.
 
          Note all'art. 35:
              Per   l'art.   2,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          25 luglio   1998,  n.  286,  recante:  "Testo  unico  delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello  straniero"  v.  nelle note
          all'art. 11.