Art. 37
                             Nominativo

  1.  A  ciascuna stazione di radioamatore e' assegnato dal Ministero
delle  comunicazioni un nominativo, che non puo' essere modificato se
non dal Ministero stesso.
  2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
presentazione   della   dichiarazione  di  cui  all'articolo  36,  da
inoltrare   entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  del  nominativo
stesso.