Art. 40
                             Assistenza

  1.  Puo' essere consentita ai radioamatori di svolgere attivita' di
radioassistenza  in  occasione  di  manifestazioni  sportive,  previa
tempestiva   comunicazione   al  Ministero  delle  comunicazioni  del
nominativo  dei  radioamatori  partecipanti,  della  localita', della
durata e dell'orario dell'avvenimento.