Art. 41
                        Stazioni ripetitrici

  1.   Le   associazioni   a  carattere  nazionale  dei  radioamatori
legalmente   costituite   possono   conseguire,  nel  rispetto  delle
disposizioni   recate   dall'articolo   8,   commi   1,   2,   e  38,
l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio:
    a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
    b)   di   impianti   automatici   di  ricezione,  memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
    c) di impianti destinati ad uso collettivo.
  2.  L'installazione  o  l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
amatoriale  sono  soggetti  a  comunicazione; la stazione deve essere
identificata  dal  nominativo  di  cui  all'articolo  37  relativo al
radioamatore  installatore  seguito  dalla lettera B preceduta da una
sbarra.