Art. 41 Stazioni ripetitrici 1. Le associazioni a carattere nazionale dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 8, commi 1, 2, e 38, l'autorizzazione generale per l'installazione o l'esercizio: a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche; b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi; c) di impianti destinati ad uso collettivo. 2. L'installazione o l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'articolo 37 relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.