Art. 42 Autorizzazioni speciali 1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere conseguita da: a) universita'; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto; c) scuole e corsi d'istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa; d) sezioni delle associazioni nazionali dei radioamatori legalmente costituite; e) enti pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro attivita' istituzionali. 2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di eta' non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'articolo 35 per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.