Art. 42
                       Autorizzazioni speciali

  1.  Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
per  l'impianto o l'esercizio di stazione di radioamatore puo' essere
conseguita da:
    a) universita';
    b)  scuole  ed  istituti  di  istruzione  di ogni ordine e grado,
statali   e   legalmente  riconosciuti,  ad  eccezione  delle  scuole
elementari;  la  relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite
il  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che
deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
    c)   scuole   e  corsi  d'istruzione  militare  per  i  quali  la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
    d)   sezioni   delle   associazioni  nazionali  dei  radioamatori
legalmente costituite;
    e)  enti  pubblici territoriali per finalita' concernenti le loro
attivita' istituzionali.
  2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
ad  operatori  nominativamente  indicati nella dichiarazione, di eta'
non inferiore ad anni 18, muniti di patente e dei requisiti richiesti
dall'articolo  35  per  il conseguimento dell'autorizzazione generale
connessa all'impianto od all'esercizio di stazione di radioamatore.