Art. 6
                             Libero uso

  1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di
tipo   collettivo,   senza  alcuna  protezione,  per  collegamenti  a
brevissima  distanza  con  apparati  a  corto raggio, compresi quelli
rispondenti  alla  raccomandazione  CEPT-ERC/REC  70-03, tra le quali
rientrano in particolare:
    a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai
sensi  dell'articolo  183,  comma secondo, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 156 del 1973;
    b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo,
ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  156  del  1973;  sono  disciplinate  ai  sensi
dell'articolo  5  le  reti  hiperlan  operanti  obbligatoriamente  in
ambienti chiusi o con vincoli specifici;
    c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
    d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
    e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
    f) telecomandi dilettantistici;
    g) applicazioni induttive;
    h)   radiomicrofoni   a   banda   stretta  e  radiomicrofoni  non
professionali;
    i) ausilii per handicappati;
    l) applicazioni medicali di debolissima potenza;
    m) applicazioni audio senza fili;
    n) apriporta;
    o) radiogiocattoli;
    p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
    q) apparati non destinati ad impieghi specifici.
  2. Sono altresi' di libero uso:
    a)  i  collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con
sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973;
    b)   gli   apparati   radioelettrici  solo  riceventi,  anche  da
satellite,  per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e
protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente
alla ricezione del servizio di radiodiffusione.
  3.  Le  bande  di  frequenze  e  le  caratteristiche tecniche delle
apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
 
          Note all'art. 6:
              -  Per  la  raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle
          note all'art. 5.
              - L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29 marzo   1973,   n.   156,  recante:
          "Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni" e' il seguente:
              "Tuttavia  e'  consentito  al privato di stabilire, per
          suo   uso  esclusivo,  impianti  di  telecomunicazioni  per
          collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu'
          fondi   di   sua   proprieta',   purche'  contigui,  ovvero
          nell'ambito  dello  stesso edificio per collegare una parte
          di  proprieta'  del  privato  con altra comune, purche' non
          connessi   alle   reti  di  telecomunicazione  destinate  a
          pubblico servizio.".