Art. 6 Libero uso 1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare: a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan nell'ambito del fondo, ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; sono disciplinate ai sensi dell'articolo 5 le reti hiperlan operanti obbligatoriamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici; c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario; d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme; e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali; f) telecomandi dilettantistici; g) applicazioni induttive; h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali; i) ausilii per handicappati; l) applicazioni medicali di debolissima potenza; m) applicazioni audio senza fili; n) apriporta; o) radiogiocattoli; p) apparati per l'individuazione di vittime da valanga; q) apparati non destinati ad impieghi specifici. 2. Sono altresi' di libero uso: a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'articolo 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973; b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione. 3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma dell'articolo 20.
Note all'art. 6: - Per la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03 v. nelle note all'art. 5. - L'art. 183, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, recante: "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni" e' il seguente: "Tuttavia e' consentito al privato di stabilire, per suo uso esclusivo, impianti di telecomunicazioni per collegamenti a filo nell'ambito del proprio fondo o di piu' fondi di sua proprieta', purche' contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprieta' del privato con altra comune, purche' non connessi alle reti di telecomunicazione destinate a pubblico servizio.".