Art. 9
                              Validita'

  1.  Le  licenze  individuali  e  le  autorizzazioni  generali hanno
validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili.
  2.  La  validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli
provvedimenti  dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto
dell'eventuale   richiesta  dell'interessato;  nel  provvedimento  e'
stabilito  anche  il periodo entro il quale deve essere presentata la
domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza.
  3.  Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella
dichiarazione,  rispetto  a  quanto  previsto nel comma 1, un periodo
inferiore,  fermo  restando che il Ministero delle comunicazioni puo'
intervenire  al  riguardo  in  sede  di istruttoria della pratica; il
rinnovo  deve  essere  richiesto  con  sessanta  giorni  di  anticipo
rispetto alla scadenza.
  4.  La  scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre
dell'ultimo anno di validita'.
  5.  L'interessato  puo'  richiedere,  motivandolo,  il  rilascio di
licenze  individuali  temporanee:  sono  tali  quelle  con  validita'
inferiore   all'anno;   ugualmente  l'interessato  puo'  fissare  una
validita'   temporanea,   inferiore   all'anno,  nella  dichiarazione
finalizzata   al  conseguimento  delle  autorizzazioni  generali.  Le
licenze  e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici
contributi.