Art. 10. Impugnazione dei provvedimenti disciplinari 1. Avverso il provvedimento sanzionatorio irrogato dal legale rappresentante dell'ente e' ammessa impugnazione davanti all'Ufficio entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione del provvedimento da parte dell'interessato. 2. L'Ufficio, entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica dell'atto di impugnazione, puo' sospendere il provvedimento sanzionatorio.