Art. 10.
             Impugnazione dei provvedimenti disciplinari
  1.  Avverso  il  provvedimento  sanzionatorio  irrogato  dal legale
rappresentante  dell'ente e' ammessa impugnazione davanti all'Ufficio
entro  il termine di trenta giorni decorrente dalla data di ricezione
del provvedimento da parte dell'interessato.
  2.  L'Ufficio,  entro  il  termine  massimo  di trenta giorni dalla
notifica  dell'atto di impugnazione, puo' sospendere il provvedimento
sanzionatorio.