Art. 11.
                            L i c e n z e
  1.  La  licenza  consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di
servizio  per  un  periodo  superiore  alle  ventiquattro  ore  ed e'
concessa,  a  seconda  della  tipologia, dall'ente, nella persona del
responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.
  2.  Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua
le  tipologie  di  licenze,  le  fattispecie  in presenza delle quali
possono  essere  concesse, nonche' i soggetti responsabili della loro
concessione,  in  analogia  a  quanto  disciplinato per i militari di
leva.