Art. 12.
                           P e r m e s s i
  1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di
fruire  di  permessi,  per  periodi  di  durata  inferiore all'orario
giornaliero  di  svolgimento delle attivita'. Il permesso e' concesso
dal   responsabile   degli  obiettori,  sentito,  ove  possibile,  il
responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile
non  possono  essere  concesse  piu'  di trentasei ore complessive di
permesso,  da  recuperare entro il mese successivo a quello nel quale
sono state fruite.
  2.  L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a
fruire   di   permessi   per  tutti  gli  adempimenti  connessi  allo
svolgimento del mandato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 21 novembre 2001

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Giovanardi, Ministro per i rapporti con
                              il Parlamento

Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
  Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 139