Art. 3. Svolgimento del servizio civile 1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarieta' sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione. 2. L'obiettore nello svolgimento del servizio civile e' tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilita', tolleranza ed equilibrio.