Art. 3.
                   Svolgimento del servizio civile
  1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante
la   prestazione   di   adeguati  comportamenti  di  impegno  sociale
finalizzati  a  concorrere, in alternativa al servizio militare, alla
difesa della Patria con mezzi ed attivita' non militari ed a favorire
la  realizzazione  di  altri principi costituzionali, quali quelli di
solidarieta'   sociale,   uguaglianza,   progresso   socio-culturale,
salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.
  2.  L'obiettore  nello svolgimento del servizio civile e' tenuto ad
adottare  un  comportamento  improntato  a  senso di responsabilita',
tolleranza ed equilibrio.