Art. 6. Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze. 1. Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si applicano all'obiettore per: a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in servizio, all'orario di svolgimento delle attivita', alle comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo di fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalita' di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze; b) assenza arbitraria dal servizio; c) inosservanza delle disposizioni concernenti la fruizione del vitto e dell'alloggio; d) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite dal responsabile del progetto e alle istruzioni formulate dal responsabile degli obiettori; e) condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti con l'utenza, con i responsabili degli obiettori o con altri obiettori; f) condotta che si dimostri incompatibile con lo status rivestito, nonche' con la natura e la funzionalita' del servizio; g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio; h) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l'attuazione dei progetti; i) violazione del dovere di astenersi dal diffondere dati o informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio; l) uso illecito di beni in dotazione all'ente di impiego con cui l'obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.