Art. 6.
Infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari della diffida per
iscritto, della multa in detrazione dalla paga e della sospensione di
                         permessi e licenze.
  1. Le sanzioni disciplinari della diffida per iscritto, della multa
in detrazione dalla paga e della sospensione di permessi e licenze si
applicano all'obiettore per:
    a) inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione in
servizio,   all'orario   di   svolgimento   delle   attivita',   alle
comunicazioni nei casi di assenza dal servizio o ritardi, all'obbligo
di  fornire idonea certificazione in caso di malattia, alle modalita'
di rientro in servizio al termine di permessi e/o licenze;
    b) assenza arbitraria dal servizio;
    c)  inosservanza  delle disposizioni concernenti la fruizione del
vitto e dell'alloggio;
    d)  rifiuto  ingiustificato di ottemperare alle direttive fornite
dal  responsabile  del  progetto  e  alle  istruzioni  formulate  dal
responsabile degli obiettori;
    e)  condotta non conforme ai principi di correttezza nei rapporti
con  l'utenza,  con  i  responsabili  degli  obiettori  o  con  altri
obiettori;
    f)   condotta   che  si  dimostri  incompatibile  con  lo  status
rivestito, nonche' con la natura e la funzionalita' del servizio;
    g) danneggiamento dei luoghi, dei locali, dei beni mobili e degli
strumenti con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
    h)  comportamenti  tesi  ad impedire o ritardare l'attuazione dei
progetti;
    i)  violazione  del  dovere  di  astenersi  dal diffondere dati o
informazioni  riservate  di cui sia venuto a conoscenza nel corso del
servizio;
    l)  uso illecito di beni in dotazione all'ente di impiego con cui
l'obiettore venga in contatto per ragioni di servizio.