Art. 7.
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad
                      incarico diverso o affine
  1.  La  sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine,
anche  presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico
nell'ambito  della stessa o di altra regione si applica all'obiettore
per:
    a)  esercizio di altre attivita' non consentite dalla legge e dal
regolamento di gestione amministrativa;
    b)  infrazioni disciplinari previste dall'articolo 6, nei casi in
cui  presentino  caratteri  di particolare gravita' in relazione alle
modalita'   di   realizzazione  del  fatto,  agli  effetti  prodotti,
all'elemento psicologico dell'autore;
    c)  recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione
della sanzione massima prevista dall'articolo 6;
    d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a
cinque giorni;
    e)  svolgimento  di  attivita'  lavorativa  durante  lo  stato di
malattia o di infortunio;
    f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui,
a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;
    g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignita'
della persona;
    h)  comportamenti  da  cui  sia  derivato un danno grave all'ente
convenzionato, all'Ufficio o a terzi;
    i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita'
penale a titolo di colpa.