Art. 7. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine 1. La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si applica all'obiettore per: a) esercizio di altre attivita' non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa; b) infrazioni disciplinari previste dall'articolo 6, nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravita' in relazione alle modalita' di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all'elemento psicologico dell'autore; c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione massima prevista dall'articolo 6; d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni; e) svolgimento di attivita' lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto; g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignita' della persona; h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi; i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita' penale a titolo di colpa.