Art. 8. Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio 1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per: a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo 7; b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore, in relazione alle finalita' del progetto, che comporti l'impossibilita' di impiegare il medesimo; c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita' penale a titolo di dolo.