Art. 8.
Infrazioni punibili con la sanzione  disciplinare  della  sospensione
                            dal servizio
  1.  La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad
un  massimo  di  tre  mesi, senza paga e con conseguente recupero dei
periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per:
    a) recidiva in una delle mancanze previste dall'articolo 7;
    b)  persistente  e  insufficiente  rendimento  dell'obiettore, in
relazione  alle finalita' del progetto, che comporti l'impossibilita'
di impiegare il medesimo;
    c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilita'
penale a titolo di dolo.