Art. 18. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Marzano, Ministro delle attivita' produttive Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Visto, il Guardasigilli: Castelli