Art. 8 Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione delle concessioni rinnovate 1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il diritto di recesso del concessionario, delle condizioni economiche, e delle relative garanzie, previste dalle convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto, in particolare, del principio della riduzione equitativa della misura vigente del corrispettivo minimo garantito nonche' della previsione di un incremento di tale misura ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di raccolta delle scommesse. 2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni caso, congrue forme di adempimento delle somme corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, con eventuale ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle concessioni. 3. Le concessioni rinnovate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, sono riattribuite ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto. Le predette concessioni restano in essere, fermo quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, fino alla definitiva aggiudicazione di quelle riattribuite.