Art. 9
                           Gioco del lotto

  1.  Il  31  dicembre  2001,  alle  ore  18,30, sara' effettuata una
estrazione  straordinaria  in  lire  del  gioco del Lotto, alla quale
sara'  abbinato il concorso pronostici Enalotto di cui all'articolo 1
del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  in data 29 ottobre 1957,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  49 del 26 febbraio 1958 e
successive modificazioni.
  2.  L'importo  della  giocata  minima  del lotto e' fissato in 1,00
euro. Gli importi degli incrementi delle giocate saranno pari ad 0,50
euro e la giocata massima non puo' essere superiore a 200,00 euro.
  3.  Il  giocatore puo' frazionare l'importo in poste tra le diverse
sorti.  Ciascuna  posta  deve  essere pari ad 0,05 euro o multipli di
0,05 euro.
  4.  Le vincite il cui importo non superi 2.300,00 euro sono pagate,
previa  esibizione  dello  scontrino,  entro  il  sessantesimo giorno
decorrente dalla data di affissione del Bollettino ufficiale di zona,
dal  raccoglitore  del  gioco  del  Lotto  presso  il  quale e' stata
effettuata   la   giocata,  fatta  eccezione  per  quelle  conseguite
attraverso  giocate  effettuate  presso le ricevitorie speciali o con
schede  del  Lotto telefonico, il cui pagamento puo' essere richiesto
presso qualsiasi ricevitoria.
  5.  Per  le  vincite  di importo superiore a 2.300,00 euro e fino a
10.500,00  euro,  gli  scontrini  vanno  presentati, entro i suddetti
termini,  presso  il  punto  di  raccolta  ove e' stata effettuata la
giocata  vincente  o  presso  un qualsiasi altro punto, ai fini della
prenotazione al Concessionario della relativa vincita. Per le vincite
superiori  a  10.500,00  euro gli scontrini vincenti vanno presentati
direttamente al Concessionario.
  6.  Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata,
comunque  sia  ripartito  tra le poste l'importo della scommessa, non
puo' eccedere la somma di 1.000.000,00 di euro.
  7.  L'importo  delle  schede  del Lotto telefonico viene fissato in
10,00 euro, con incrementi di 2,50 euro e non puo' essere superiore a
500,00 euro.
  8.  Le  disposizioni  contenute  nei  commi  da  2 a 7 del presente
articolo hanno effetto dal 1 gennaio 2002.