Art. 12.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

  1.  Per  lo  sviluppo  ed il completamento dei programmi a sostegno
delle  Forze  armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge
13  gennaio  1998 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
marzo  1998, n. 42, e' autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la
fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonche' per la realizzazione
di   interventi   infrastrutturali   e   l'acquisizione  di  apparati
informatici   e   di   telecomunicazione   secondo   le  disposizioni
dell'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  2.  Per  le finalita' ed entro i limiti di spesa previsti dal comma
1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.
  3. Nell'ambito del programma di riorganizzazione delle Forze navali
albanesi,  per  la costituzione della guardia costiera e' autorizzata
la   cessione  di  beni  e  servizi  da  parte  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  Comando  generale del Corpo delle
capitanerie  di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma
1,  del  decreto-legge  24  aprile  1997,  n.  108,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.
  4.  Al  personale  appartenente alle Forze armate albanesi, qualora
impegnato,  nell'ambito  degli  accordi  bilaterali nel settore della
difesa,  in  territorio  nazionale  o  in  Paesi  terzi  in attivita'
congiunte  con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo  1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n.
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