Art. 2 
                       Indennita' di missione 

 
  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e  fino  alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio  nazionale,
al personale e' corrisposta, in aggiunta allo stipendio o  alla  paga
ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,  l'indennita'
di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n.  941,  nella
misura del 90 per cento per tutta la durata  del  periodo,  detraendo
eventuali  indennita'  e  contributi  corrisposti  agli   interessati
direttamente  dagli   organismi   internazionali.   L'indennita'   e'
corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati  nel
periodo dal 1 giugno al 30 novembre 2001  e,  per  il  personale  che
partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, nella misura
prevista per il trattamento economico all'estero con  riferimento  ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman. 
  2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle  normative
di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e  in  costanza  di
missione,  al  personale  militare  e  della  Polizia  di  Stato   e'
corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla  diaria  di  missione
estera percepita. 
  3. Ai fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di  missione  i
volontari in ferma annuale, in ferma  breve  e  in  ferma  prefissata
delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente.