Art. 6
                         Disposizioni penali

  1.  Al  personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.
  2.  Al  personale  impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1,
comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto
previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421.