Art. 6 Disposizioni penali 1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace. 2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 1 dicembre 2001, n. 421.