Art. 8
                  Disposizioni in materia contabile

  1.  In  relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di
urgenti  esigenze  connesse  con  l'operativita' dei contingenti, gli
Stati  maggiori  di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati
di  Forza armata, accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso
contratti  accentrati  gia'  operanti, possono disporre l'attivazione
delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla  vigente  normativa  per
l'acquisizione di beni e servizi.
  2.  Nei  limiti  temporali  ed  in relazione alle operazioni di cui
all'articolo  1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di
necessita'  ed  urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di
contabilita'   generale  dello  Stato  e  ai  capitolati  d'oneri,  a
ricorrere  ad  acquisti  e  lavori  da eseguire in economia, entro il
limite  complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di
cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale
di  mezzi  da  combattimento  e  da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali  aggiuntive  e  integrative  e  di  acquisizione  di
apparati  di  comunicazione  e  per  la  difesa nucleare, biologica e
chimica.