Art. 9.
                      Prolungamento delle ferme
  1.  Per  le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo
1,  il  periodo  di  ferma  dei  volontari  in  ferma  annuale di cui
all'articolo  16,  comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n.
215,  puo' essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un
massimo di ulteriori nove mesi.