Art. 4.
                     Denaturazione dei prodotti
  1.  I  prodotti  di  cui  all'articolo  1, comma 1, sono denaturati
secondo   le  formule  stabilite  con  determinazione  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane.
  2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di
trasferimento  dei  prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i
depositi  fiscali.  Gli  impianti  di  denaturazione  sono soggetti a
denuncia  all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta
giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di
riconoscerne  l'idoneita'  ai  criteri  stabiliti  dall'agenzia delle
dogane;   in   tale  sede,  l'UTF  ha  facolta'  di  prescrivere  gli
adattamenti  e  le  integrazioni  necessari  alla  salvaguardia degli
interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la
custodia  dei  denaturanti.  Della  verifica  eseguita  viene redatto
verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare
e  si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche
che intendesse successivamente apportare.
  3.  L'inizio  delle  operazioni  di  denaturazione viene comunicato
all'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  competente per la vigilanza
almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato
e  le festivita'. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve
contenere le seguenti indicazioni:
    a) per  le  operazioni  da effettuarsi in serbatoio, la sigla del
medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio,
il  quantitativo  di  prodotto  da denaturare e la presumibile durata
della denaturazione;
    b)  per  le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli
orari in cui tali operazioni avverranno.
  Un   esemplare   della   dichiarazione,   munito   del   protocollo
dell'ufficio,  viene  restituito  all'esercente che lo pone a corredo
delle  proprie  contabilita'. Qualsiasi variazione dei dati riportati
nella  dichiarazione  deve essere oggetto di preventiva comunicazione
all'ufficio di vigilanza.
  4.  Le  operazioni  di  denaturazione  si svolgono durante l'orario
ordinario  di  apertura  degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la
responsabilita'  dell'esercente  l'impianto. L'ufficio ha facolta' di
far   partecipare   alle  operazioni  di  denaturazione  uno  o  piu'
funzionari  ovvero  di  far  intervenire gli stessi nel corso di tali
operazioni  o  successivamente;  ha  altresi' facolta' di prescrivere
l'adozione  di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e
dispositivi  di  segnalazione  di  regolarita'  dell'operazione  e di
blocco automatico in caso di guasti.
  5.  Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio puo' consentire
che  le  denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di
cui   al  comma  4,  a  condizione  che  siano  adottati  particolari
accorgimenti   tecnici   riconosciuti   idonei   e   dispositivi   di
segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in
caso di guasti.
  6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione
di  cui  al  comma  3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la
prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso
di  caricazione  di  mezzi  di  trasporto.  In  caso di particolari e
riconosciute  difficolta' di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la
prosecuzione   delle   operazioni   limitatamente   al  completamento
dell'omogeneizzazione,  anche  oltre  l'ordinario  orario di apertura
degli uffici dell'Agenzia delle dogane.
  7.  Al  termine  delle  operazioni  di  denaturazione  eseguite  in
ciascuna  giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare,
facendo  riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e
riportando   l'orario   di   effettuazione   delle  operazioni  ed  i
quantitativi  effettivamente  denaturati. Un esemplare del verbale e'
posto  a corredo delle contabilita' dell'esercente, mentre l'altro e'
consegnato  o  trasmesso  a mezzo fax all'ufficio competente entro il
giorno   successivo   a   quello   in  cui  e'  stata  effettuata  la
denaturazione.  Se  sono  intervenuti  funzionari  dell'ufficio, essi
redigono verbale delle operazioni eseguite.
  8.  I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le
successive operazioni di custodia e di movimentazione.