Art. 4. Denaturazione dei prodotti 1. I prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, sono denaturati secondo le formule stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane. 2. Le operazioni di denaturazione si svolgono, anche sulle linee di trasferimento dei prodotti, ivi comprese quelle di carico, presso i depositi fiscali. Gli impianti di denaturazione sono soggetti a denuncia all'UTF competente per territorio, che esegue, entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia, la verifica tecnica al fine di riconoscerne l'idoneita' ai criteri stabiliti dall'agenzia delle dogane; in tale sede, l'UTF ha facolta' di prescrivere gli adattamenti e le integrazioni necessari alla salvaguardia degli interessi erariali, compresa la istituzione di appositi locali per la custodia dei denaturanti. Della verifica eseguita viene redatto verbale sottoscritto anche dall'operatore, che ne riceve un esemplare e si impegna a notificare preventivamente all'UTF tutte le modifiche che intendesse successivamente apportare. 3. L'inizio delle operazioni di denaturazione viene comunicato all'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per la vigilanza almeno tre giorni prima, dal computo dei quali sono esclusi il sabato e le festivita'. La dichiarazione, redatta in doppio esemplare, deve contenere le seguenti indicazioni: a) per le operazioni da effettuarsi in serbatoio, la sigla del medesimo, la data di effettuazione delle operazioni, l'ora di inizio, il quantitativo di prodotto da denaturare e la presumibile durata della denaturazione; b) per le denaturazioni da effettuarsi in linea, i giorni e gli orari in cui tali operazioni avverranno. Un esemplare della dichiarazione, munito del protocollo dell'ufficio, viene restituito all'esercente che lo pone a corredo delle proprie contabilita'. Qualsiasi variazione dei dati riportati nella dichiarazione deve essere oggetto di preventiva comunicazione all'ufficio di vigilanza. 4. Le operazioni di denaturazione si svolgono durante l'orario ordinario di apertura degli uffici dell'Agenzia, a cura e sotto la responsabilita' dell'esercente l'impianto. L'ufficio ha facolta' di far partecipare alle operazioni di denaturazione uno o piu' funzionari ovvero di far intervenire gli stessi nel corso di tali operazioni o successivamente; ha altresi' facolta' di prescrivere l'adozione di particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti. 5. Su richiesta motivata dell'esercente, l'ufficio puo' consentire che le denaturazioni abbiano luogo anche al di fuori dell'orario di cui al comma 4, a condizione che siano adottati particolari accorgimenti tecnici riconosciuti idonei e dispositivi di segnalazione di regolarita' dell'operazione e di blocco automatico in caso di guasti. 6. L'esercente, in ciascuno dei giorni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, inizia la denaturazione all'ora stabilita e la prosegue, senza interruzione, fino al termine, tranne che per il caso di caricazione di mezzi di trasporto. In caso di particolari e riconosciute difficolta' di omogeneizzazione, l'ufficio autorizza la prosecuzione delle operazioni limitatamente al completamento dell'omogeneizzazione, anche oltre l'ordinario orario di apertura degli uffici dell'Agenzia delle dogane. 7. Al termine delle operazioni di denaturazione eseguite in ciascuna giornata, l'esercente redige verbale, in duplice esemplare, facendo riferimento alla dichiarazione preventiva di denaturazione e riportando l'orario di effettuazione delle operazioni ed i quantitativi effettivamente denaturati. Un esemplare del verbale e' posto a corredo delle contabilita' dell'esercente, mentre l'altro e' consegnato o trasmesso a mezzo fax all'ufficio competente entro il giorno successivo a quello in cui e' stata effettuata la denaturazione. Se sono intervenuti funzionari dell'ufficio, essi redigono verbale delle operazioni eseguite. 8. I prodotti denaturati sono a disposizione dell'esercente per le successive operazioni di custodia e di movimentazione.