Art. 6. Tenuta del libretto di controllo e dichiarazione di avvenuto impiego negli usi agevolati 1. Soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto di controllo rilasciato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali e presso i depositi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, nei limiti delle assegnazioni effettuate dall'ufficio regionale o provinciale, annotandone di volta in volta qualita' e quantita' sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso. 2. Entro la scadenza del semestre e comunque entro la fine dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) annotano sul libretto richiamato al comma 1, i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi la dichiarazione che i lavori colturali eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'articolo 2, comma 3. 3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni di cui al comma 2, specificando l'area di intervento. 4. Le imprese agromeccaniche indicano entro cinque giorni dal termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure in schede distinte per cliente e per provincia, le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, specificando i nominativi degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate e gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, nonche' l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende. 5. Il libretto di controllo e' tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile ed e' custodito presso la sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione. 6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede legale. 7. Alla dichiarazione prevista dal comma 6 e' allegata copia del libretto di controllo con le debite annotazioni; le cooperative allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate ed i relativi consumi di oli minerali, nonche' gli elementi identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le imprese agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni indicando, per ciascun soggetto, i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati, nonche' copia delle fatture relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni. 8. Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno, entro trenta giorni dalla data di cessazione e, in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella dichiarazione vengono indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto, in possesso dei requisiti per l'utilizzo dei prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione ai quali si intendono cedere tali prodotti.
Nota all'art. 6, comma 5: - Il testo dell'art. 2219 del codice civile, e' il seguente: "Art. 2219 (Tenuta della contabilita). - Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti a margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili".