Art. 6.
Tenuta del libretto di controllo  e dichiarazione di avvenuto impiego
                         negli usi agevolati
  1.  Soggetti  di cui all'articolo 2, comma 1, titolari del libretto
di  controllo  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2, si
riforniscono  di  prodotti  petroliferi  denaturati per l'agricoltura
presso  i  depositi  fiscali  e  presso i depositi commerciali di cui
all'articolo  5,  comma  1,  nei limiti delle assegnazioni effettuate
dall'ufficio  regionale  o provinciale, annotandone di volta in volta
qualita'  e  quantita'  sul  libretto medesimo. Tali annotazioni sono
convalidate,    all'atto    di    effettuazione    della   fornitura,
dall'esercente  il deposito o da un suo delegato, con apposizione del
proprio timbro e firma sul libretto stesso.
  2.  Entro  la  scadenza  del  semestre  e  comunque  entro  la fine
dell'anno  solare  di  riferimento, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma  1,  lettere  a),  b)  e c) annotano sul libretto richiamato al
comma  1,  i consumi complessivi di prodotti petroliferi, apponendovi
la  dichiarazione  che  i  lavori  colturali eseguiti sono conformi a
quelli  previsti  per  le  colture  oggetto  della  richiesta  di cui
all'articolo 2, comma 3.
  3. I consorzi di bonifica e di irrigazione integrano le annotazioni
di cui al comma 2, specificando l'area di intervento.
  4.  Le  imprese  agromeccaniche  indicano  entro  cinque giorni dal
termine dei lavori, nel libretto di controllo in loro possesso oppure
in  schede  distinte  per  cliente  e  per  provincia, le lavorazioni
complessive  eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi
di  prodotti  consumati  in ciascuna azienda agricola, specificando i
nominativi  degli esercenti attivita' agricole per conto dei quali le
lavorazioni  sono  state  effettuate  e gli estremi di iscrizione nel
registro  delle  imprese,  nonche'  l'estensione e l'ubicazione delle
relative aziende.
  5.  Il  libretto  di  controllo e' tenuto nel rispetto dei principi
fissati  dall'articolo  2219 del codice civile ed e' custodito presso
la  sede dell'impresa, unitamente ai documenti fiscali a corredo, per
un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.
  6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i soggetti titolari del
libretto di controllo presentano all'ufficio regionale o provinciale,
anche   per   il  tramite  delle  organizzazioni  di  categoria,  una
dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati
per  i quali erano stati richiesti in cui indicano, complessivamente,
i   quantitativi  utilizzati  nei  suddetti  impieghi  e  quelli  non
utilizzati  e di cui si tiene conto in sede di assegnazione nell'anno
solare  successivo,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 1, nonche' le
lavorazioni  eseguite  in  loro  favore dalle imprese agromeccaniche,
indicandone le generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede
legale.
  7.  Alla  dichiarazione  prevista dal comma 6 e' allegata copia del
libretto  di  controllo  con  le  debite  annotazioni; le cooperative
allegano, inoltre, un elenco nominativo contenente, distintamente per
ciascun socio, le generalita' dello stesso, le lavorazioni effettuate
ed   i  relativi  consumi  di  oli  minerali,  nonche'  gli  elementi
identificativi dei terreni ai quali si riferiscono le lavorazioni; le
imprese  agromeccaniche allegano un elenco nominativo, per provincia,
degli  esercenti  imprese  agricole  in favore delle quali sono state
eseguite  le  lavorazioni  indicando,  per ciascun soggetto, i lavori
complessivi  eseguiti  per  ciascun  tipo  di  coltura  ed i relativi
quantitativi  di  prodotti  consumati,  nonche'  copia  delle fatture
relative  ai  lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle
prestazioni.
  8.  Gli stessi adempimenti previsti dai commi 6 e 7 sono effettuati
in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  nel  corso dell'anno, entro
trenta  giorni  dalla  data  di  cessazione e, in caso di decesso del
titolare  dell'impresa,  entro  sei mesi dal verificarsi dell'evento.
Nell'ipotesi in cui residuino rimanenze di prodotti denaturati, nella
dichiarazione  vengono  indicati  anche gli estremi identificativi di
altro   soggetto,  in  possesso  dei  requisiti  per  l'utilizzo  dei
prodotti, ovvero del deposito abilitato alla loro commercializzazione
ai quali si intendono cedere tali prodotti.
 
          Nota all'art. 6, comma 5:     - Il testo dell'art. 2219 del
          codice civile, e' il seguente:
              "Art.  2219  (Tenuta  della  contabilita).  -  Tutte le
          scritture  devono  essere  tenute  secondo  le norme di una
          ordinata   contabilita',   senza  spazi  in  bianco,  senza
          interlinee  e  senza trasporti a margine. Non vi si possono
          fare  abrasioni  e,  se e necessaria qualche cancellazione,
          questa  deve  eseguirsi  in  modo  che le parole cancellate
          siano leggibili".