Art. 2.
                 Disposizioni di carattere generale
  1.  Gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria,
disciplinano   con   apposito   atto   di   autoregolamentazione   la
composizione  dell'organo decidente e la procedura di soluzione delle
controversie,   nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dal  presente
regolamento.
  2.  Gli  enti  forniscono  alla  clientela  adeguata informativa in
ordine  alla  costituzione degli organi decidenti e alle procedure di
reclamo,  anche al fine di assicurare la massima facilita' di accesso
a  queste ultime. I clienti hanno diritto di ottenere copia dell'atto
di autoregolamentazione.
  3.  I  costi  relativi  al funzionamento degli organi decidenti non
possono  essere posti a carico dei clienti che presentano reclamo. Un
contributo  per  le  spese  puo' essere chiesto alle associazioni dei
clienti  di  cui  alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1, che
abbiano effettuato le designazioni.