Art. 2. Disposizioni di carattere generale 1. Gli enti, anche per il tramite delle associazioni di categoria, disciplinano con apposito atto di autoregolamentazione la composizione dell'organo decidente e la procedura di soluzione delle controversie, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. 2. Gli enti forniscono alla clientela adeguata informativa in ordine alla costituzione degli organi decidenti e alle procedure di reclamo, anche al fine di assicurare la massima facilita' di accesso a queste ultime. I clienti hanno diritto di ottenere copia dell'atto di autoregolamentazione. 3. I costi relativi al funzionamento degli organi decidenti non possono essere posti a carico dei clienti che presentano reclamo. Un contributo per le spese puo' essere chiesto alle associazioni dei clienti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 3, comma 1, che abbiano effettuato le designazioni.