Art. 3.
                      Composizione degli organi
  1. L'atto di autoregolamentazione prevede che:
    a) gli  organi  preposti  alla  decisione delle controversie sono
composti da un Presidente e da almeno quattro membri e comunque da un
numero dispari di componenti;
    b) il presidente e' nominato dal Governatore della Banca d'Italia
tra persone di riconosciuta professionalita' e indipendenza;
    c) almeno  due  membri  sono  nominati  dagli  enti  o dalle loro
associazioni di categoria;
    d) almeno   un  membro  e'  nominato  dagli  enti  o  dalle  loro
associazioni  di  categoria  su  designazione  delle associazioni dei
consumatori  e  almeno  un  membro su designazione delle associazioni
rappresentative delle altre categorie di clienti;
    e) la designazione dei componenti rappresentativi dei consumatori
e'  affidata  ad  almeno tre associazioni di categoria, prescelte dal
Consiglio   nazionale   dei   consumatori   e  degli  utenti  di  cui
all'articolo  4  della  legge  30 luglio  1998,  n.  281,  tra quelle
iscritte  nell'elenco  di  cui  all'articolo  5 della medesima legge,
ovvero  allo  stesso  Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e degli
utenti;
    f) la  designazione  dei  componenti  rappresentativi delle altre
categorie   di  clienti  e'  affidata  ad  almeno  due  associazioni,
prescelte  dagli  enti  o  dalle loro associazioni, che raccolgono un
significativo  numero  di  aderenti,  che  abbiano  svolto  attivita'
continuativa  nei  tre  anni  precedenti  e che siano presenti su una
porzione significativa del territorio nazionale;
    g) sia  assicurata  la  presenza  di  membri  rappresentativi dei
clienti in numero paritetico rispetto ai membri rappresentativi degli
enti o delle loro associazioni;
    h) i  membri  devono  essere in possesso di adeguati requisiti di
esperienza e professionalita', in particolare in materia giuridica;
    i) non  possono  essere  nominati membri coloro che, nel triennio
precedente,  abbiano  ricoperto  cariche o svolto attivita' di lavoro
subordinato,  ovvero  autonomo,  avente  carattere  di collaborazione
coordinata  e  continuativa  presso gli enti e le loro associazioni o
presso  le  associazioni  dei  consumatori  o  di  altre categorie di
clienti;
    l)  il  presidente  rimane  in carica cinque anni con mandato non
rinnovabile  o  rinnovabile  una  sola  volta.  I membri del collegio
rimangono   in  carica  tre  anni,  con  mandato  non  rinnovabile  o
rinnovabile  una  sola  volta.  Il  presidente  e  i  membri non sono
revocabili, se non per giusta causa.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il  testo degli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio
          1998,  n.  281  (Disciplina  dei  diritti dei consumatori e
          degli utenti) e', rispettivamente, il seguente:
              "Art.  4  (Consiglio  nazionale dei consumatori e degli
          utenti).    -   1. E'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  il
          Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli utenti, di
          seguito denominato "Consiglio .
              2.   Il  Consiglio,  che  si  avvale,  per  le  proprie
          iniziative,  della  struttura e del personale del Ministero
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  e'
          composto   dai   rappresentanti   delle   associazioni  dei
          consumatori  e  degli  utenti  inserite  nell'elenco di cui
          all'art.  5  e  da  un rappresentante delle regioni e delle
          province autonome designato dalla conferenza dei presidenti
          delle  regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  o  da  un  suo  delegato. Il Consiglio e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.
              3.   Il   Consiglio   invita   alle   proprie  riunioni
          rappresentanti  delle  associazioni  di  tutela  ambientale
          riconosciute   e   delle   associazioni   nazionali   delle
          cooperative   dei   consumatori.  Possono  altresi'  essere
          invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono
          funzioni  di  regolamentazione o di normazione del mercato,
          delle  categorie  economiche  e  sociali interessate, delle
          pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle
          materie trattate.
              4. E' compito del Consiglio:
                a) esprimere  pareri,  ove richiesto, sugli schemi di
          disegni  di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge
          di  iniziativa  parlamentare  e sugli schemi di regolamenti
          che  riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e
          degli utenti;
                b) formulare   proposte  in  materia  di  tutela  dei
          consumatori   e degli   utenti,  anche  in  riferimento  ai
          programmi e alle politiche comunitarie;
                c) promuovere   studi,   ricerche  e  conferenze  sui
          problemi  del consumo e sui diritti dei consumatori e degli
          utenti,  ed  il  controllo della qualita' e della sicurezza
          dei prodotti e dei servizi;
                d) elaborare   programmi   per  la  diffusione  delle
          informazioni presso i consumatori e gli utenti;
                e) favorire   iniziative   volte   a   promuovere  il
          potenziamento  dell'accesso  dei consumatori e degli utenti
          ai  mezzi  di  giustizia  previsti  per  la soluzione delle
          controversie;
                f)  favorire  ogni  forma di raccordo e coordinamento
          tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela
          dei  consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative
          dirette  a  promuovere  la  piu' ampia rappresentanza degli
          interessi  dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle
          autonomie  locali.  A  tal  fine  il presidente convoca una
          volta  all'anno  una sessione a carattere programmatico cui
          partecipano   di   diritto  i  presidenti  degli  organismi
          rappresentativi  dei  consumatori  e  degli utenti previsti
          dagli  ordinamenti  regionali  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano;
                g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici
          o privati di altri Paesi e dell'Unione europea;
                g-bis)  segnalare  alla  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali
          difficolta',     impedimenti    od    ostacoli,    relativi
          all'attuazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          semplificazione    procedimentale   e   documentale   nelle
          pubbliche  amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate
          dal  predetto  Dipartimento  anche  mediante  l'ispettorato
          della funzione pubblica.".
              "Art.  5  (Elenco  delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso   il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  e'  istituito l'elenco delle associazioni
          dei  consumatori  e  degli utenti rappresentative a livello
          nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,  da  emanare  entro sessanta giorni dalla
          data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dei
          seguenti requisiti:
                a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b) tenuta  di  un  elenco  degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
                d) elaborazione  di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e) svolgimento  di  un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f) non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   provvede  annualmente  all'aggiornamento
          dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso  dei  requisiti di cui al comma 2, lettere a), b),
          d),  e)  e  f),  nonche'  con  un  numero  di  iscritti non
          inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o
          provincia  autonoma  di  riferimento,  da  certificare  con
          dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal
          legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di
          cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
              5-bis). Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco
          di  cui al presente articolo e le successive variazioni, al
          fine  dell'iscrizione  nell'elenco degli enti legittimati a
          proporre   azioni   inibitorie  a  tutela  degli  interessi
          collettivi dei consumatori.".