Art. 3. Composizione degli organi 1. L'atto di autoregolamentazione prevede che: a) gli organi preposti alla decisione delle controversie sono composti da un Presidente e da almeno quattro membri e comunque da un numero dispari di componenti; b) il presidente e' nominato dal Governatore della Banca d'Italia tra persone di riconosciuta professionalita' e indipendenza; c) almeno due membri sono nominati dagli enti o dalle loro associazioni di categoria; d) almeno un membro e' nominato dagli enti o dalle loro associazioni di categoria su designazione delle associazioni dei consumatori e almeno un membro su designazione delle associazioni rappresentative delle altre categorie di clienti; e) la designazione dei componenti rappresentativi dei consumatori e' affidata ad almeno tre associazioni di categoria, prescelte dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tra quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della medesima legge, ovvero allo stesso Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; f) la designazione dei componenti rappresentativi delle altre categorie di clienti e' affidata ad almeno due associazioni, prescelte dagli enti o dalle loro associazioni, che raccolgono un significativo numero di aderenti, che abbiano svolto attivita' continuativa nei tre anni precedenti e che siano presenti su una porzione significativa del territorio nazionale; g) sia assicurata la presenza di membri rappresentativi dei clienti in numero paritetico rispetto ai membri rappresentativi degli enti o delle loro associazioni; h) i membri devono essere in possesso di adeguati requisiti di esperienza e professionalita', in particolare in materia giuridica; i) non possono essere nominati membri coloro che, nel triennio precedente, abbiano ricoperto cariche o svolto attivita' di lavoro subordinato, ovvero autonomo, avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti e le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o di altre categorie di clienti; l) il presidente rimane in carica cinque anni con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. I membri del collegio rimangono in carica tre anni, con mandato non rinnovabile o rinnovabile una sola volta. Il presidente e i membri non sono revocabili, se non per giusta causa.
Nota all'art. 3: - Il testo degli articoli 4 e 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 4 (Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti). - 1. E' istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato "Consiglio . 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'art. 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed e' presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresi' essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonche' esperti delle materie trattate. 4. E' compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonche' sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualita' e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea; g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficolta', impedimenti od ostacoli, relativi all'attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l'ispettorato della funzione pubblica.". "Art. 5 (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale). - 1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attivita' continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e' preclusa ogni attivita' di promozione o pubblicita' commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonche' con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalita' di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 5-bis). Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al presente articolo e le successive variazioni, al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori.".