Art. 4.
                      Presentazione del reclamo
  1. L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere un termine massimo
per  la  presentazione del reclamo all'organo decidente. Tale termine
non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla scadenza del termine
convenuto  con  l'ordinante  per l'esecuzione dell'ordine di bonifico
ovvero   con   il  beneficiario  per  la  messa  a  sua  disposizione
dell'importo del bonifico.
  2.  Non  possono  essere  proposti  reclami inerenti a controversie
sottoposte   al  giudizio  dell'autorita'  giudiziaria  o  rimesse  a
decisione arbitrale.
  3. I clienti presentano il reclamo contestualmente sia all'ente sia
all'organo decidente.
  4.  Il  reclamo e' di norma presentato, anche in forma elettronica,
utilizzando  un  modulo  standardizzato,  messo  a  disposizione  dei
clienti  dagli  enti.  Il  reclamo  deve  indicare  gli  estremi  del
ricorrente,  dell'ente e del bonifico in questione e deve riportare i
motivi  del  reclamo  e  la  sottoscrizione  o  analogo  elemento che
permetta di identificare con certezza il reclamante.
  5.  Sono  validi  i  reclami  presentati senza utilizzare il modulo
standardizzato, purche' contengano gli elementi di cui al comma 4.
  6.  Gli  enti  sono  tenuti  a prestare assistenza ai clienti nella
predisposizione  del  reclamo,  assicurando, in particolare, che esso
non sia affetto da vizi formali.