Art. 4. Presentazione del reclamo 1. L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere un termine massimo per la presentazione del reclamo all'organo decidente. Tale termine non puo' essere inferiore a novanta giorni dalla scadenza del termine convenuto con l'ordinante per l'esecuzione dell'ordine di bonifico ovvero con il beneficiario per la messa a sua disposizione dell'importo del bonifico. 2. Non possono essere proposti reclami inerenti a controversie sottoposte al giudizio dell'autorita' giudiziaria o rimesse a decisione arbitrale. 3. I clienti presentano il reclamo contestualmente sia all'ente sia all'organo decidente. 4. Il reclamo e' di norma presentato, anche in forma elettronica, utilizzando un modulo standardizzato, messo a disposizione dei clienti dagli enti. Il reclamo deve indicare gli estremi del ricorrente, dell'ente e del bonifico in questione e deve riportare i motivi del reclamo e la sottoscrizione o analogo elemento che permetta di identificare con certezza il reclamante. 5. Sono validi i reclami presentati senza utilizzare il modulo standardizzato, purche' contengano gli elementi di cui al comma 4. 6. Gli enti sono tenuti a prestare assistenza ai clienti nella predisposizione del reclamo, assicurando, in particolare, che esso non sia affetto da vizi formali.