Art. 5.
                       Durata della procedura
  1. L'atto di autoregolamentazione fissa un termine, non superiore a
trenta giorni dalla ricezione del reclamo, entro il quale l'ente puo'
presentare deduzioni e documenti.
  2.  L'organo  decidente  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni dal
momento  in  cui ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'ente o,
in  mancanza,  dalla  scadenza  del  termine  per la presentazione di
queste  ultime.  L'organo decidente puo' sospendere la decorrenza del
termine  per  chiedere  ulteriori  elementi  alle  parti, fissando un
termine per la loro produzione.
  3.  Il  reclamante  puo'  farsi  assistere  o  rappresentare  nella
procedura.