Art. 5. Durata della procedura 1. L'atto di autoregolamentazione fissa un termine, non superiore a trenta giorni dalla ricezione del reclamo, entro il quale l'ente puo' presentare deduzioni e documenti. 2. L'organo decidente si pronuncia entro sessanta giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'ente o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la presentazione di queste ultime. L'organo decidente puo' sospendere la decorrenza del termine per chiedere ulteriori elementi alle parti, fissando un termine per la loro produzione. 3. Il reclamante puo' farsi assistere o rappresentare nella procedura.