Art. 7. Ufficio reclami 1. L'atto di autoregolamentazione puo' prevedere l'obbligo di esperire in via preventiva un tentativo di conciliazione tramite il ricorso all'ufficio reclami istituito presso l'ente. In tal caso l'atto di autoregolamentazione prevede che: a) il reclamo e' presentato o trasmesso all'ufficio reclami dell'ente; b) l'ufficio reclami dell'ente decide entro trenta giorni dal reclamo, dandone tempestiva comunicazione al cliente; c) il cliente rimasto insoddisfatto della decisione dell'ufficio reclami, o il cui reclamo non abbia avuto esito entro il termine di cui alla lettera b), puo' ricorrere all'organo decidente entro trenta giorni, informandone l'ente o, in alternativa, incaricare l'ente di investire della controversia l'organo medesimo con la massima tempestivita'. In ogni caso l'ente e' tenuto a trasmettere senza ritardo all'organo decidente tutta la documentazione, comprese le controdeduzioni; d) l'organo deve decidere entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione.