Art. 7.
                           Ufficio reclami
  1.  L'atto  di  autoregolamentazione  puo'  prevedere  l'obbligo di
esperire  in  via preventiva un tentativo di conciliazione tramite il
ricorso  all'ufficio  reclami  istituito  presso  l'ente. In tal caso
l'atto di autoregolamentazione prevede che:
    a) il  reclamo  e'  presentato  o  trasmesso  all'ufficio reclami
dell'ente;
    b) l'ufficio  reclami  dell'ente  decide  entro trenta giorni dal
reclamo, dandone tempestiva comunicazione al cliente;
    c) il  cliente rimasto insoddisfatto della decisione dell'ufficio
reclami,  o  il cui reclamo non abbia avuto esito entro il termine di
cui alla lettera b), puo' ricorrere all'organo decidente entro trenta
giorni,  informandone  l'ente o, in alternativa, incaricare l'ente di
investire   della  controversia  l'organo  medesimo  con  la  massima
tempestivita'.  In  ogni  caso  l'ente  e' tenuto a trasmettere senza
ritardo  all'organo  decidente  tutta  la documentazione, comprese le
controdeduzioni;
    d) l'organo  deve  decidere entro sessanta giorni dalla ricezione
della documentazione.