Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1. Gli enti che alla data di pubblicazione del presente regolamento
gia'  effettuano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche
attraverso  le  associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, entro
centoventi  giorni,  l'atto  di  autoregolamentazione  che  intendono
adottare.
  2.  Gli  enti  che,  successivamente alla data di pubblicazione del
presente  regolamento,  intendano  intraprendere  l'effettuazione  di
bonifici  transfrontalieri, trasmettono alla Banca d'Italia l'atto di
autoregolamentazione  che  intendono adottare e possono iniziare tale
attivita' dopo la verifica di conformita' prevista dal comma 3.
  3.  La  Banca  d'Italia  verifica  la  conformita'  degli  atti  di
autoregolamentazione  ai  criteri  previsti nel presente regolamento,
valutando,  in  particolare, che risultino assicurate l'imparzialita'
dell'organo e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Decorsi
trenta  giorni  dalla  ricezione  dell'atto  di autoregolamentazione,
questo  si  intende approvato. Tale termine si intende interrotto nel
caso  in  cui  la  Banca d'Italia richieda chiarimenti o modifiche da
apportare all'atto di autoregolamentazione.
  4. Gli organi decidenti e gli enti inviano alla Banca d'Italia, con
le  modalita'  e  nei  termini  da essa stabiliti, informazioni anche
periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e
all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni.
  5.  Gli  organi decidenti pubblicano una relazione annuale relativa
alle  decisioni  adottate,  che  consenta  di  valutare  i  risultati
ottenuti  e  di  identificare  la  natura delle controversie che sono
state loro sottoposte.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 dicembre 2001
                                                Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001
  Ufficio  di  controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 3 Economia e finanze, foglio n. 21