Art. 8. Disposizioni finali 1. Gli enti che alla data di pubblicazione del presente regolamento gia' effettuano bonifici transfrontalieri, devono trasmettere, anche attraverso le associazioni di categoria, alla Banca d'Italia, entro centoventi giorni, l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare. 2. Gli enti che, successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento, intendano intraprendere l'effettuazione di bonifici transfrontalieri, trasmettono alla Banca d'Italia l'atto di autoregolamentazione che intendono adottare e possono iniziare tale attivita' dopo la verifica di conformita' prevista dal comma 3. 3. La Banca d'Italia verifica la conformita' degli atti di autoregolamentazione ai criteri previsti nel presente regolamento, valutando, in particolare, che risultino assicurate l'imparzialita' dell'organo e la rappresentativita' dei soggetti interessati. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'atto di autoregolamentazione, questo si intende approvato. Tale termine si intende interrotto nel caso in cui la Banca d'Italia richieda chiarimenti o modifiche da apportare all'atto di autoregolamentazione. 4. Gli organi decidenti e gli enti inviano alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, informazioni anche periodiche in ordine ai reclami presentati, alle soluzioni adottate e all'eventuale mancata ottemperanza alle decisioni. 5. Gli organi decidenti pubblicano una relazione annuale relativa alle decisioni adottate, che consenta di valutare i risultati ottenuti e di identificare la natura delle controversie che sono state loro sottoposte. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 dicembre 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 21