Art. 3.
  Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate:
    1.  la  partecipazione  ai lavori parlamentari, secondo modalita'
indicate  dal  Ministro  e  salvo  che  il  Ministro  non  ritenga di
intervenirvi personalmente;
    2.  la  partecipazione  su  delega  di  volta in volta in caso di
impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei
Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.