Art. 3. Al medesimo Sottosegretario di Stato sono altresi' delegate: 1. la partecipazione ai lavori parlamentari, secondo modalita' indicate dal Ministro e salvo che il Ministro non ritenga di intervenirvi personalmente; 2. la partecipazione su delega di volta in volta in caso di impedimento del Ministro, alle sedute comunitarie e alle riunioni dei Ministri dell'agricoltura dell'Unione europea.